Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27678 del 15/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27678 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIGA SALVATORE N. IL 17/04/1969
avverso la sentenza n. 12223/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 15/03/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’imputato SALVATORE PIGA, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in
epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per il reato di rapina
impropria, riducendo la pena), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto al
diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., ed all’omessa declaratoria di estinzione del
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, c.p.p.,
il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come da
dispositivo in atti;
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha incensurabilmente
valorizzato, a fondamento del diniego della circostanza attenuante, sia il valore del pieno di
benzina che i consistenti effetti dannosi connessi alle lesioni cagionate alla p.o.;
– che manifestamente infondata è l’ulteriore doglianza, non avendo l’imputato considerato la
contestata e ritenuta recidiva, in virtù della quale il più favorevole termine base di prescrizione
è pari ad anni 15 secondo la previgente disciplina (10 anni più due terzi secondo la nuova),rn
oltre aumenti per i verificatisi atti interruttivi;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente
che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016
Il consigliere est ore
Il Presi 41),
reato per prescrizione;