Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27676 del 15/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27676 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAOUD ADAM N. IL 09/08/1983
DARWICH AYOUB N. IL 24/03/1987
avverso la sentenza n. 5426/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 15/03/2016
RITENUTO IN FATTO
– che gli imputati ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato
la condanna riportata in primo grado per i reati a ciascuno ascritti, riducendo ad entrambi la
pena), lamentando (DARWICH) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., (LAOUD) vizio di motivazione quanto alla mancata
esclusione delle recidiva contestata;
c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si
confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha incensurabilmente
valorizzato a fondamento della contestata statuizione il valore non esiguo del telefono
cellulare di cui l’imputato si è impossessato unitamente ai danni cagionati all’integrità fisica
della p.o., cui sono state provocate non indifferenti lesioni;
– che il secondo ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si
confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha incensurabilmente
valorizzato a fondamento della contestata statuizione la gravità dei fatti, ritenuta sintomatica
di maggiore pericolosità sociale;
– che la declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive
colpe – della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così de “so in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,