Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27675 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27675 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONO MARIO N. IL 25/05/1988
DE FANO ANTONIO N. IL 04/07/1989
PASCAZIO GIUSEPPE N. IL 16/11/1956
avverso la sentenza n. 1815/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
25/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO
– che gli imputati MARIO BUONO, ANTONIO DE FANO e GIUSEPPE PASCAZIO, in atti
generalizzati, ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la
condanna riportata in primo grado per i reati a ciascuno ascritti, riducendo a tutti la pena per
effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), lamentando violazione di
legge e vizio di motivazione, (BUONO) quanto all’affermazione di responsabilità, (DE FANO)
quanto all’esito del bilanciamento delle riconosciute circostanze attenuanti, (PASCAZIO)

– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,
c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso del BUONO è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si
confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, non indicando neanche le
specifiche ragioni delle doglianze, ovvero gli elementi in ipotesi non considerati o mal
considerati;
– che il ricorso del DE FANO è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di
specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente (cui, in considerazione
della estrema gravità dei fatti, risultano benevolmente concesse le attenuanti generiche in
dichiarata considerazione di un comportamento collaborativo tenuto in appello non meglio
descritto, e quindi, di fatto, senza adeguata motivazione) lamenta la mera equivalenza delle
predette circostanze attenuanti, ma non indica alcun elemento atto ad essere valorizzato a
fondamento di un più favorevole esito del contestato bilanciamento, tal non apparendo
l’evocata incensuratezza, al più valorizzabile quale mera presunzione relativa di non elevata
pericolosità sociale, che, peraltro, nel caso concreto cede a fronte della elevata capacità
criminale in concreto palesata con la condotta accertata;
– che il ricorso del PASCAZIO è integralmente inammissibile perché assolutamente privo
di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si
confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, non indicando neanche le
specifiche ragioni delle doglianze, ovvero gli elementi in ipotesi non considerati o mal
considerati;
– che la declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – appare

quanto alla determinazione della pena;

evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive
colpe – della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016

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