Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27674 del 15/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27674 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIOP OMAR N. IL 18/02/1957
avverso la sentenza n. 2597/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 15/03/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’imputato OMAR DIOP, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo
grado, all’esito del giudizio abbreviato, per il reato di ricettazione, riducendo a
giorni 15 di reclusione la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice per effetto
della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A),
lamentando violazione di legge per omessa riduzione della pena ex art. 438 ss.
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611,
comma 1, c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed
all’esito ha deciso come da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
–
che il ricorso è inammissibile perché presentato per un motivo
manifestamente infondato: invero, il limite minimo di quindici giorni, stabilito
per la reclusione dall’art. 23 del codice penale, è inderogabile per il giudice e
non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in
conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale (Sez. 2, n. 702 del
03/02/2000, rv. 215398; sez. 5, n. 46790 del 25/10/2005, rv. 233033,
entrambe in tema di “patteggiamento”);
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016
Il Consiglie e estensore
c.p.p.;