Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27672 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27672 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINESE FEDELE N. IL 01/12/1977
avverso la sentenza n. 279/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato FEDELE MARTINESE, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per la
ricettazione di un veicolo alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,

da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo, oltre che manifestamente infondato;
– che il difensore del ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo
giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando l’accertata
disponibilità del mezzo di provenienza furtiva in assenza di compiute indicazioni quanto alle
circostanze nelle quali l’imputato avrebbe perpetrato, come asserito, il furto, in presenza di
significative discrepanze tra la sua versione e quella del derubato – cfr. f. 3), e per la verità
neanche con le dichiarazioni rese dal suo assistito (che, come detto, lungi dall’invocare la sua
estraneità alla vicenda, ha confessato – pur in attendibilmente – di essere il ladro del veicolo),
formulando in alcuni passi doglianze francamente prive di senso compiuto (f. 4: «nel caso di
specie non si può affermare la responsabilità in capo al MARTINESE, ed inoltre non si può
escludere la possibilità che il CAFORIO sia stato effettivamente posto da terze persone>>);
– che questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED
Cass. n. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una
cd. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie,
riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere
rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado
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