Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27671 del 15/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27671 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARTOLIN NINAMANGO ANGELO ROBERTO N. IL 12/07/1988
avverso la sentenza n. 8421/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 15/03/2016
RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la
condanna riportata in primo grado per i reati di estorsione ed altro alla pena ritenuta di
giustizia dal primo giudice), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto
all’affermazione di responsabilità, dovendo il fatto di presunta estorsione essere qualificato ex
art. 393 c.p.;
c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo, oltre che manifestamente infondato;
– che il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della
Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise
perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando le dichiarazioni delle pp.00.,
incensurabilnnente ritenute attendibili, e rilevando l’assoluta assenza di una ipotetica pretesa
civilistica azionabile con un minimo di fondamento (il che trova conferma nel fatto che
l’imputato minacciò sia ISLAM MD SHAMSUL HELAL che la moglie), che neanche il ricorso
indica compiutamente;
– che questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED
Cass. n. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una
c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie,
riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere
rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado
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