Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27669 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27669 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIASULLO GIUSEPPE N. IL 17/07/1950
avverso la sentenza n. 10815/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la
condanna riportata in primo grado per il reato di ricettazione, riducendo la pena ritenuta di
giustizia dal primo giudice per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione del
reato di tentata truffa), lamentando violazione di legge quanto all’affermazione di
responsabilità;

c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo, oltre che manifestamente infondato;
– che il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della
Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise
perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando l’accertata disponibilità di titoli di
sicura provenienza delittuosa e, quanto alla consapevolezza di detta illecita provenienza,
evidenziando la totale inverosimiglianza della versione difensiva – f. 2);
– che questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED
Cass. n. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una
c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie,
riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere
rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado
(<

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