Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27667 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27667 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRETTI MASSIMO N. IL 29/01/1965
avverso la sentenza n. 7247/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato MASSIMO FERRETTI, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza
indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per il reato di
ricettazione, dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 474 c.p., e riducendo
conseguentemente la pena già ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando violazione
di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, ed anche alla

– che, in data 26.2.2016, è stata depositata una memoria nell’interesse della parte civile
con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso e liquidazione delle spese;
– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,
c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo, oltre che manifestamente infondato, ed in parte
proposto per motivi non consentiti;
– che il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della
Corte di appello (f. 3), che ha valorizzato a fondamento dell’affermazione di responsabilità e
della qualificazione giuridica dei fatti accertati valorizzando l’accertata falsità delle res in
sequestro, correttamente conformandosi all’orientamento (da ultimo, Sez. V, sentenza n.
5260 dell’il. dicembre 2013, dep. 3 febbraio 2014, CED Cass. n. 258722) per il quale integra
il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio
contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione
considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera
determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei
marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne
garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un
reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non
ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e
le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in
inganno. D’altro canto, è stato anche chiarito (Sez. II, sentenza n. 12452 del 4 marzo 2008,
CED Cass. n. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio
di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie
incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le qua

mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;

non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa
volontà espressa o implicita del legislatore;
– che ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo
della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (Sez. I, n. 20432
del 27.1.2015, rv. 263365);
– che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione

inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per

e

«non consente il formarsi di un valido rapporto di

impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»

(Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22

novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità del ricorso era dovuta
alla manifesta infondatezza dei motivi, e la
successivamente alla data della sentenza impugnata con il

e del reato era maturata
e, conformi, Sez. un.,

sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601
del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400);
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria;
– che, come già chiarito da questa Corte (Sez. VII, n. 7425 del 28.1.2016, rv. 265974),
con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, nel procedimento che si svolge dinanzi
alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod.
proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile,
ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile,
purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività
diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile
risarcitoria;
– che, pertanto, l’imputato va condannato anche alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile, che si liquidano in euro milleottocento oltre accessori di rito (oltre rimbors
forfettario spese all’aliquota base di legge, CPA ed IVA);

P.Q.M.

eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della totale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
• processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende, oltre alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita CARHARTT INC., che liquida in euro
milleottocento oltre accessori.
Così deciso in oma, udienza camerale 15 marzo 2016
Il Presi

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