Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27663 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27663 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORINO VINCENZO N. IL 21/01/1971
avverso la sentenza n. 40981/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
26/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e
seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato ascrittogli, la pena
concordata dalle parti, deducendo vizio di motivazione in relazione all’entità della pena.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, c.p.p., il
collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come da

Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in difetto
dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, ritenendo motivatamente la congruità del
trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Deve, in proposito, rilevarsi che, per
consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 5838 del 28 novembre 2013, dep. 6 febbraio 2014, in motivazione), la censura
relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra
legem, ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del _ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016

Il Consigliretnsore

Il Pre

dispositivo in atti.

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