Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27661 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27661 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EROHIE GEORGE CHINONYEREM N. IL 19/02/1969
avverso la sentenza n. 2546/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO
– che l’imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la
condanna riportata in primo grado per i reati di ricettazione e di guida senza patente alla
pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, per inconsapevolezza della falsità del
documento di guida, e per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui
al capo A) [non vi era stato appello per la contravvenzione di cui al capo B), relativamente al

– che, all’odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1,
c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come
da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in
tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo, oltre che manifestamente infondato;
– che il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della
Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise
perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando l’accertata disponibilità del documento
di provenienza furtiva e la incensurabilmente ritenuta incoerenza delle giustificazioni all’uopo
fornite, anche quanto all’indicazione delle presunte ragioni del mancato utilizzo), limitandosi
inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato
conformemente dai due giudici del merito;
– che questa Corte, con orientamento (Sez. IV, sentenza n. 19710 del 3.2.2009, CED
Cass. n. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ha osservato che, in presenza di una
c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie,
riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere
rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado
(<>, desumendone correttamente la non ancora
intervenuta decorrenza del termine di prescrizione alla data della sentenza;
– che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione
eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della totale
inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»

(Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22

novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l’inammissibilità del ricorso era dovuta
alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata
successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un.,
sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601
del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400);
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria;

della responsabilità dell’imputato;

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, udienza camerale 15 marzo 2016

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