Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2766 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2766 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FANTOZZI MARIO N. IL 09/05/1956
avverso la sentenza n. 6243/2010 TRIB.SEZ.DIST. di PESCIA, del
12/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

OSSERVA

1) con sentenza del 12.11.2010 il Tribunale di Pistoia{in composizione monocratica,
applicava a Fantozzi Mario, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la
diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di mesi 3 di
reclusione (sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria di euro 3420) ed euro
4.000 di multa per il reato di cui all’art.40 c.1 e 4 D.L.vo 504/95.
Proponeva appello (poi qualificato come ricorso per cassazione) Fantozzi Mario, a
mezzo del difensore, deducendo l’omessa motivazione in ordine alla mancata
applicazione del disposto di cui all’art.129 c.p.p..
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
cpp, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis sez.un.27.3.1992- Di
Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
2.2) Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non
ricorrevano i presupposti per applicare l’art.129 c.p.p. “sulla base degli atti acquisiti
ai sensi dell’art.135 disp.att. c.p.p..”
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
-4719
–kil
DE2005;ITA
Così deciso in Roma il 6.12.2013
IN CANCELLERIA

59. 4: (E s ti,

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