Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27658 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27658 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICHIELI GIANNINO N. IL 22/08/1959
avverso la sentenza n. 1187/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’imputato GIANNINO MICHIELI, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata
in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per i reati di
ricettazione, furto ed altro alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 648,
comma 2, c.p., all’esito del bilanciamento tra circostanze concorrenti ed all’entità della pena

– che, all’odierna udienza camerate, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, c.p.p.,
il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all’esito ha deciso come da
dispositivo in atti;
– che il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte
le sue articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta
adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha incensurabilmente
valorizzato, a fondamento del diniego della circostanza di cui all’art. 648, comma 2, c.p., la
rilevante capacità a delinquere palesata dall’imputato, correttamente conformandosi
all’orientamento di questa Corte (Sez. VI, n. 7554 del 2/2/2011), ferma nel ritenere che, in
tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata, non rileva
esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi
previsti dall’art. 133 c.p., ivi compresa la capacità a delinquere dell’imputato; quanto all’esito
del bilanciamento tra circostanze concorrenti ed al complessivo trattamento sanzionatorio, la
Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato la congruità della pena, non certo
sovradimensionata rispetto alla evidente gravità dei fatti, «di oggettiva e forse non
adeguatamente valutata gravità»;
– che la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente
che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186), e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerate 15 marzo 2016
Il consi liere estensore

Il Presi

irrogata;

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