Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27657 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27657 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHISA ROBERTO N. IL 21/09/1959
avverso l’ordinanza n. 4807/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
28/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
iette/sentite le conclusioni del PG Dott. tuq LQ42q., LAK’em,

J

AA;0.11″ o

Uditi difensor Avv.; —

AAA-A/144 44A -i

Data Udienza: 12/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 28.6.2012 il Tribunale del riesame di Napoli, adito
a norma dell’art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare della
custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari di quel
Tribunale nei confronti di Schisa Roberto, indagato per i reati di:
concorso con Nocerino Massimo ed Aiello Giuseppe, esecutori materiali, e

militante nel clan Sarno, contro il quale esplodevano nove colpi di arma
da fuoco; concorso nella detenzione e porto di armi comuni da sparo.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per i seguenti
motivi:violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla
valutazione delle dichiarazioni de relato dei collaboratori di giustizia: non
appare sostenibile che in mancanza di elementi di riscontro la valutazione
della gravità indiziaria legittimante l’adozione della misura cautelare
possa fondarsi sulla base di più chiamate de relato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza desumibili dalle convergenti dichiarazioni di numerosi
collaboratori di giustizia (principalmente Sarno Giuseppe, Sarno Ciro e
Sarno Vincenzo con l’aggiunta dei dichiaranti de relato Caniello Carmine,
Sarno Pasquale,Adamo Ferdinando,Cirella Raffaele e Boccia Nunzio), per
lo più intranei al “clan Sarno”, i quali avevano riferito che la decisione di
uccidere Schisa Giuseppe era scaturita dal proposito manifestato da
costui di collaborare con la giustizia, che Schisa Roberto era stato latore
di tale proposito a Sarno Luciano e Sarno Giuseppe, aveva condiviso la
decisione di uccidere il fratello ed aveva fornito le informazioni servite a
tendere l’agguato a Schisa Giuseppe mentre si recava in una palazzina
del rione San Rocco per incontrarsi con una donna con la quale
intratteneva una relazione. Il giudice cautelare evidenziava la natura
diretta e non de relato delle dichiarazioni dei collaboratori Sarno
Giuseppe, Sarno Ciro e Sarno Vincenzo, nelle parti in cui riferivano di
aver ricevuto direttamente da Schisa Roberto la notizia che il di lui
fratello era intenzionato a collaborare, e che Schisa Roberto aveva

con Sarno Luciano, mandante, nell’omicidio del fratello Schisa Giuseppe

manifestato loro il proposito di uccidere personalmente il fratello se non
fosse riuscito a farlo desistere dall’intento di collaborare.
Le argomentazioni del Tribunale del riesame non contengono alcun
vizio logico, sono conformi al criterio di valutazione della chiamata in
correità prevista dall’art.192 comma 3 cod.proc.pen. ed alla pronuncia di
questa Corte (S.U. del 29.11.2012) secondo cui la chiamata in correità o
reità de relato può essere riscontrata da altra chiamata “de relato” avente

convergenza.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Schisa Roberto deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento

ccì
Eo

cc

delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille. Dispone trasmettersi, a cura della
cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’ istituto
penitenziario, ai sensi dell’art.94 comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 12.4.2013

genesi autonoma e positivamente valutata per attendibilità e

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