Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27657 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27657 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SULAJ ARDIT N. IL 20/07/1991
SULAJ ENDRIT N. IL 16/06/1985
SULAJ KLAUDIO N. IL 21/04/1989
FEJZULLAU FLORENTINOS N. IL 26/04/1991
BEJKO ERMIR N. IL 27/05/1985
avverso la sentenza n. 6412/2015 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
15/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 49661/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, il G.i.p. del Tribunale di Milano ha applicato nei confronti di Sulaj Ardit, Sulaj Endrit, Sulaj Klaudio, Fejzullau Fiorentinos e Bejko Ermir la pena concordata di due anni e quattro mesi di reclusione e
350,00 euro di multa, nei confronti di quest’ultimo, e di due anni e due mesi di
reclusione e 600,00 euro di multa, nei confronti degli altri, per il reato di favo-

pen., 3, comma 1, n. 8, legge n. 75 del 1958 a ciascuno di essi separatamente
ascritto perché commesso a danni ognuno di una donna diversa.

2.Propongono ricorso per cassazione gli imputati chiedendo, con separati
atti, l’annullamento della sentenza per errata qualificazione giuridica del fatto
(vizio eccepito esclusivamente dai primi quattro ricorrenti), per vizio di insufficiente motivazione in ordine alla propria responsabilità il Bejko, nonché all’entità
della pena e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizione
della pena.

3.Sulaj Endrit con atto da lui sottoscritto, autenticato dal difensore di fiducia
e depositato presso la Cancelleria di questa Suprema Corte il 21/10/2015, ha
dichiarato di voler rinunciare all’impugnazione.

4.11 suo ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia.

5.La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1,
12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994,
Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non
ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti
dall’art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e
la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
5.1.Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la
dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dall’imputato con specifica
indicazione del procedimento che lo riguarda ed è stata tempestivamente depositata nei termini in epigrafe indicati.
5.2.Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

reggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui agli artt. 81, cpv., cod.

5.3.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento
della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.

6.1 ricorsi degli altri imputati sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati.

«facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di
conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in
una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della
congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio.
Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di
non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere
necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di
diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna
delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla
non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica
richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..» (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).
7.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di «esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimità della proposta di
pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esi2

7.Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,

stenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il
proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.
Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che
può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di
una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle
parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori ac-

7.2.La natura “negoziale” dell’accordo, una volta correttamente ratificato dal
giudice nei termini sopra indicati, inibisce alla parte di proporre ricorso per motivi
concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale
(Sez. 3, n. 18735, del 27/03/2001, Ciliberti; m. 219852; Sez. 3, n. 10286 del
13/02/2013, Matteliano) e limita la la possibilità di ricorrere per cassazione in
ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai soli casi di errore manifesto, ossia
ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; e comunque, anche in questo caso, la
verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo,
cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692
del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). La natura negoziale dell’accordo, inoltre, richiede che l’imputato abbia interesse ad impugnarlo anche se sotto il profilo della qualificazione
giuridica (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri).
7.3.Non sono dunque ammissibili i ricorsi nella parte in cui hanno ad oggetto
l’entità della pena così come richiesta e la qualificazione giuridica del fatto, corrispondente all’imputazione oggetto di accordo con l’accusa, in assenza di deduzioni (e allegazioni) circa eventuali errori manifesti e il concreto interesse ad una
diversa e più favorevole qualificazione giuridica.
7.4.La rubrica descrive condotte (accompagnare sul luogo del meretricio,
controllare l’andamento del lavoro, assicurarsi che nessuno interferisca con il suo
regolare svolgimento, riaccompagnare a casa e farsi consegnare il provento del
meretricio) che indiscutibilmente integrano l’ipotesi delittuosa oggetto del negozio processuale. Ogni diversa deduzione attiene al riesame di fatto dei presupposti dell’accordo inammissibile in questa sede.
7.5.11 Bejko, invece, si limita a censurare assai genericamente l’insufficienza
della motivazione ma omette del tutto di indicare quali, tra gli specifici atti di indagine che il giudice ha espressamente e specificamente affermato di aver esa-

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quisizioni» (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).

e

minato prima di ratificare l’accordo (se ne veda la analitica rassegna a pag. 5
della sentenza), dimostrino in modo palese e decisivo la sua innocenza o quali
ulteriori specifici indicatori dell’evidenza ditale innocenza siano stati negletti.
7.6.L’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena, cui osta nel caso di specie l’entità della pena inflitta, non può essere censurata in questa sede se la sua concessione non è stata oggetto dell’accordo.

8.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Sulaj Ardit, Sulaj Klaudio,

potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende
quanto a tutti i ricorrenti singolarmente, fatta eccezione per il Sulaj Endrit che
condanna al pagamento, in favore della Casse delle Ammende, della somma di C
500,00.
Così deciso il 04/03/2016

Fejzullau Florentinos e Bejko Ermir consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non

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