Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27654 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27654 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRANDE ROSA N. IL 11/07/1975
avverso la sentenza n. 1093/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 44754/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Grande Rosa ricorre per l’annullamento della sentenza del
29/05/2015 della Corte di appello di Napoli che, investita della sola richiesta di
attenuazione del trattamento sanzionatorio ed in parziale accoglimento dell’impugnazione dalla stessa proposta avverso la sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nella minor misura di tre anni e sei mesi di reclusione e

terzi, di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina di
cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in
Napoli il 05/06/2014 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
1.1.Con unico motivo lamenta l’omesso esame dei motivi di doglianza proposti con l’appello avverso la sentenza del G.u.p. e il travisamento delle prove.
2.11 ricorso è inammissibile perché assolutamente generico e manifestamente infondato.
3.Premesso che l’imputata aveva esonerato la Corte di appello dal compito
di rivisitare i fondamenti logico-fattuali dell’affermazione della sua responsabilità,
avendole devoluto solo la questione relativa al trattamento sanzionatorio, i motivi di odierno ricorso sono palesemente generici e privi di riferimento alcuno al
testo del provvedimento impugnato, sì che le ragioni della doglianza sono affidate a considerazioni passe-partout del tutto sfornite del requisito di necessaria
specificità.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016

9.000,00 euro di multa per il reato di concorso in detenzione, a fine di cessione a

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