Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27653 del 04/03/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 27653 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

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ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNARDO ANNA N. IL 31/12/1975
avverso la sentenza n. 4055/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 44748/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La sig.ra Anna Bernardo ricorre per l’annullamento della sentenza del
28/01/2014 della Corte di appello di Napoli che, respingendo l’impugnazione dalla stessa proposta avverso la sentenza del 24/09/2009 resa all’esito di giudizio
abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha ribadito l’affermazione della sua responsabilità per il reato di de-

cocaina di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in San Felice a Cancello il 18/02/2009, e la relativa condanna alla pena (diminuita per il
rito) di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.500,00 euro di multa.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., vizio di motivazione deducendo che la Corte di appello ha fornito un’interpretazione non corretta degli elementi processuali a sua disposizione, non essendo chiaro l’iter argomentativo a supporto della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e totalmente
infondati, tuttavia la sentenza impugnata deve essere annullata perché la pena è
divenuta illegale.

3.La genericità dell’unico motivo di ricorso si denunzia da sola, non essendo
necessario particolari sforzi dialettici per dimostrare che il mero invito rivolto a
questa Corte a verificare se i Giudici distrettuali hanno fornito «una interpretazione corretta degli elementi processuali a loro disposizione» non assolve all’onere di necessaria specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
devono sorreggere la richiesta di annullamento ai sensi dell’art. 581, lett. c),

tenzione, a fine di cessione a terzi, di gr. 2,30 di sostanza stupefacente del tipo

cod. proc. pen.. Tra l’altro l’imputata allarga il raggio della sua doglianza all’intera platea degli «elementi processuali» a disposizione della Corte territoriale,
così inammissibilmente sollecitandone il diretto esame in questa sede di legittimità, istituzionalmente impermeabile al «fatto» quale oggetto da ricostruire,
piuttosto che al «fatto» quale prodotto già confezionato dall’opera ricostruttiva delle intelligenze del merito che, nel caso in esame, si avvale della confessione della ricorrente.

4.La sentenza impugnata deve però essere annullata in conseguenza della
sopravvenuta modifica dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 che, già tra-

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sformato dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in reato autonomo punito con
pena edittale minima di un anno di reclusione e 3.000,00 euro di multa e pena
edittale massima di cinque anni di reclusione e 26.000,00 euro di multa, è stato
ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 24-ter, legge 16 maggio 2014, n. 79,
che ha ridefinito i limiti edittali della sanzione fissandoli nella odierna misura minima di sei mesi di reclusione e 1.032,00 euro di multa e in quella massima di
quattro anni di reclusione e 10.329,00 di multa.

sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, hanno comunque applicato
una norma che prevedeva un regime sanzionatorio più severo, a nulla rilevando
che la condanna sia comunque contenuta nei nuovi limiti edittali.
4.2.Come autorevolmente insegnato da questa Corte, il diritto dell’imputato,
desumibile dall’art. 2, comma quarto, cod. pen., di essere giudicato in base al
trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la “lex mitior” anche nel caso in cui la
pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in
quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e
di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in
termini di minore gravità. In quesi casi la Corte di cassazione può, anche d’ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per
l’imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai sensi
dell’art. 609 cod. proc. pen., l’annullamento sul punto della sentenza impugnata
pronunciata prima delle modifiche normative “in melius”. (Sez. U, n. 46653 del
26/06/2015, Della Fazia).
4.2.1.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Napoli. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 04/03/2016

4.1.1 Giudici di merito, avendo qualificato il fatto in termini di lieve entità ai

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