Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27652 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27652 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VUOCOLO UMBERTO N. IL 14/09/1960
avverso la sentenza n. 9792/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 44739/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Umberto Vuocolo ricorre per l’annullamento della sentenza del
24/03/2015 della Corte di appello di Napoli che, investita in sede rescissoria della sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado, lo ha definitivamente condannato alla minor pena (già
diminuita per il rito abbreviato) di tre anni e otto mesi di reclusione e 10.000,00

quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a kg. 20,863, commesso in Contursi Terme il 04/10/2012.
1.1.Con unico motivo lamenta vizio di insufficiente motivazione in ordine ai
criteri di quantificazione della pena, fissata in prossimità del suo limite edittale
massimo.

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3.Nel rideterminare la pena la Corte di appello, operando quale giudice del
rinvio, si è avvalsa dell’apporto argomentativo del primo giudice e di quello rescisso i quali, a loro volta, non hanno mai dubitato della adeguatezza alla gravità
oggettiva del fatto della pena inflitta in prossimità degli allora minimi edittali
(sette anni e sei mesi di reclusione il primo giudice, ridotta a sei dal secondo).
Dal canto suo l’imputato non allega quali specifici indicatori della ulteriore
attenuazione della pena, devoluti in tesi in appello, siano stati immotivatamente
negletti.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016

euro di multa per il reato di detenzione, a fine di cessione a terzi, di un ingente

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