Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2765 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2765 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORICONI CARLO N. IL 25/03/1959
avverso la sentenza n. 11214/2008 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO,
del 01/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

1) Con sentenza dell’1.2.2010 il Tribunale di Viareggio, in composizione monocratica,
condannava Moriconi Carlo alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui
all’art.5 lett.d) L.283/1962, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita
parte civile.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) Rileva la Corte che l’avv. Giorgio Nicoletti, sottoscrittore dell’impugnazione, non
risulta iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
Irrilevante è che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che “alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
2.1) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

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