Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27649 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27649 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
MORO FRANCESCO N. IL 01/11/1964
avverso l’ordinanza n. 453/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 28/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/site le conclusioni del PG gatt.

Udit i difensor Avv.;

44z.U.242-

Data Udienza: 12/04/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 28.8.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna
concedeva la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale al
condannato MORO Francesco, sul presupposto che la pena residua era inferiore a due
anni ( il fine pena è fissato per il 12.2.2014), che non erano emersi collegamenti con
la criminalità organizzata , che lo stesso contava su riferimenti familiari e lavorativi in

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la Procura
Generale presso la corte d’Appello di Bologna per dedurre violazione di legge e difetto
di motivazione. Veniva fatto di rilevare che il Moro fu condannato alla pena di anni
cinque di reclusione per il reato di cui all’art. 73 dor 3094190

con sentenza

irrevocabile il 18.11.2011; che in tale epoca il Moro era agli arresti domiciliari e che il
pm, ai sensi dell’art. 656 c. 10 cod.proc.pen., aveva sospeso l’ordine di carcerazione
per la richiesta di misure alternative alla detenzione; mentre si trovava agli arresti
domiciliari il medesimo veniva invece arrestato per furto pluriaggravato , invasione di
terreni e danneggiamento aggravato, cosicchè veniva sospesa la misura domiciliare.
Veniva quindi eccepito che la concessione della misura dopo poco più di sei mesi dal
provvedimento di revoca, si contrapponeva alla previsione normativa di cui all’art. 58
quater c. 2 OP ; che mancavano i requisiti legittimanti l’affidamento in prova e che
era carente

la motivazione quanto alla prognosi favorevole di non recidiva,

considerati i dati negativi emergenti dalle note di polizia.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza
Impugnata.

4.

E’ stata medio tempore depositata memoria con cui è stato evidenziato

che allo stato il prevenuto si trova presso la madre in Sardegna, per cui chiede che
la camera di consiglio sia rinviata a data successiva il 29.11.2013, gionro in cui avrà
conclusione il processo per furto aggravato , invasione di terreni e danneggiamento
aggravato che lo vede imputato. In ogni caso viene sottolineato che il ricorso del Pg
va rigettato in quanto infondato , perché il provvedimento di revoca degli arresti
domiciliari sarebbe stato emesso in violazione di legge e non fu impugnato da
alcuno. In ogni caso, non poteva fare scattare le preclusione di cui all’art. 58 quater
c. 2 Op , non avendosi riguardo a violazione ex art. 47 ter c. 6 OP.

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loco,tali da costituire un solido aiuto per evitare una ricaduta nel delitto.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il provvedimento di sospensione della misura degli arresti domiciliari, disposta
dal MdS e confermato dal Tribunale con ordinanza del 14.2.2012 non è stato
minimamente considerato in sede di valutazione sulla meritevolezza del prevenuto
quanto all’acceso alla misura alternativa richiesta e accordata con il provvedimento

come lamentato dal ricorrente, tanto più che è principio affermato da questa Corte
quello secondo cui è istituibile una equiparabilità alla detenzione domiciliare di cui
all’art.47 ter dell’ordinamento penitenziario, del regime detentivo che si instaura, ai
sensi dell’art. 656, comma primo, cod. proc. pen., nei confronti del detenuto già agli
arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire; ragion per cui
l’eventuale, successiva revoca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora
intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza circa l’applicazione di una delle
previste misure alternative, comporta l’operatività del divieto di concessione di tali
misure, stabilito dall’art. 58 quater, comma secondo, dell’ordinamento penitenziario (
Sez. I, 12.1.2005, n. 2884).
L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla
luce della ulteriore evidenza rappresentata dal provvedimento di intervenuta revoca
degli arresti domiciliari in data 14.2.2012.

p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, addì 12 Aprile 2013.

impugnato. Tale omissione comporta sicuramente una carenza di valutazione , così

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