Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27648 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27648 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORIANO PIETRO N. IL 03/09/1988
avverso la sentenza n. 1293/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 43168/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

P/ ti r-o JOIWOWL,
1.11 sig. Fganeesee— Aceettin
tricorre per l’annullamento della sentenza del
03/07/2014 della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del 18/03/2011 del G.i.p. del Tribunale di Noia appellata dal solo imputato,
ritenuta l’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ha
rideterminato la pena nella misura di due anni di reclusione e 2.000,00 euro di
multa, confermando, nel resto, l’affermazione della sua penale responsabilità per
il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990
(detenzione a fine di cessione a terzi di gr. 4,11 di sostanza stupefacente del tipo
cocaina e pregresse cessioni della medesima sostanza al medesimo acquirente),
commesso in Acerra fino al 17/09/2010.
1.1.Con unico motivo lamenta vizio di omessa motivazione in ordine ai criteri di quantificazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3.0sserva, in termini generali, il Collegio che:
3.1.risulta insuperato l’insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979,
Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di
cui all’art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo
tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli,
dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n.
7562 del 17/01/2013, La Selva);
3.2.in ogni caso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere
discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi,
enunciati dall’art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile,
quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell’imputato
(così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche
Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999,
Ba rag ian i);
3.3.è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni
del tipo: “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudi-

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ce non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di
pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 dei 17/01/1995,
Capelluto);
3.4.in sede di appello è tuttavia necessario che il giudice si confronti anche
con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall’imputato purché tali argomenti siano connotati dal requisito della

del 06/12/2000, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 4, n. 110 del 05/12/1989, Buccilli,
Rv. 182965); •
3.5.il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può
essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,
n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è
più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del
25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv.
195339).

4.Nel caso in esame la Corte di appello fissa la pena in termini pari alla metà
del massimo edittale e, uniformandosi agli insegnamenti di questa Suprema Corte, indica con sufficiente chiarezza gli elementi di quantificazione della stessa (la
natura della sostanza, la reiterazione delle condotte ed il comportamento processuale) e le ragioni ostative alla sua ulteriore attenuazione (la reiterazione della
condotta a fronte della incensuratezza dell’imputato).
4.1.Dal canto suo l’imputato non allega quali specifici indicatori della ulteriore attenuazione della pena, devoluti in tesi in appello, siano stati immotivatamente negletti.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

2

specificità (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209443; Sez. 1, n. 8677

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2016

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