Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27647 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27647 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ACCETTURA FRANCESCO N. IL 15/07/1951
avverso la sentenza n. 1520/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 43072/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Francesco Accettura ricorre per l’annullamento della sentenza del
13/11/2014 della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza
del 22/02/2011 del Tribunale di quello stesso capoluogo da lui solo appellata, in
concorso di circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nella misura di un mese di arresto e 4.000,00 euro di ammenda, confermando, nel resto,

b), d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato una costruzione in muratura con
blocchi di cemento in assenza di permesso di costruire; fatto accertato in Adelfia
il 24/03/2009.
1.1.Con unico motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., l’inosservanza dell’art. 133, cod. pen. e allega, a tal fine, la mancanza di
motivazione in ordine ai criteri d quantificazione della pena.

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3.L’imputato, condannato in primo grado alla pena di dieci mesi di reclusione
e 8.000,00 euro di ammenda, si lamenta contraddittoriamente del fatto che la
Corte di appello, pur avendogli accordato la consistente riduzione della pena nei
termini sopra indicati, non ha motivato l’esercizio del proprio discrezionale.
3.1.In realtà la Corte di appello spiega le ragioni dell’attenuazione del trattamento sanzionatorio valorizzando il comportamento tenuto dall’imputato successivamente al reato. Non spiega – è vero – perché tale comportamento non gli
è valsa la quantificazione della pena nei suoi limiti edittali minimi, ma nemmeno
l’imputato illustra, a sua volta, quali specifici indicatori di tale ulteriore pretesa
siano stati sottoposti alla Corte distrettuale in sede di appello e siano stati immotivatamente disattesi.
3.2.Costante peraltro è l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo il
quale quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il
dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò
escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico
richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell’imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche Sez. 1, n. 2413
del 13/03/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani); è infatti consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo:
“pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudice non si

l’affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all’art. 44, lett.

t

discosti molto dai minimi edittali (Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano;
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale
(Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto).
3.3.Nel caso in esame la pena si è collocata in prossimità del minimo edittale con conseguente esonero del Giudice di spiegare le ragioni dell’uso del proprio

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2016

potere discrezionale.

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