Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27642 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27642 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JARMOUNI MOUSTAFA N. IL 01/01/1994
HAZIZ SADER N. IL 10/08/1995
avverso la sentenza n. 2409/2015 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del
11/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 42575/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata, il G.i.p. del Tribunale di Lucca ha applicato, nei confronti dei sigg.ri larmouni Moustafa e Haziz Sader, la pena concordata di un anno e otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa ciascuno
per il reato continuato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di cessione a terzi, ed effettiva vendita
a terzi di non meno di 440 singole dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina

re dal settembre 2013 in poi.

2.Propongono ricorso per cassazione gli imputati chiedendo l’annullamento
della sentenza per vizio di insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in
ordine alla loro ritenuta responsabilità.

3.1 ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

4.Ricorda la Suprema Corte che, secondo un ormai consolidato principio,
«facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta
richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va
espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va
espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Di
conseguenza, «la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti a norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in
una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della
congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio.
Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di
non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere
necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di
diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna
delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui

e di 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish), commesso in Camaio-

o

dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla
non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica
richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..>> (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).
4.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta perciò quello di «esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimità della proposta di

stenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il
proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti.
Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che
può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di
una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle
parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni» (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).
4.2.Nel caso di specie, i ricorrenti si limitano a censurare assai genericamente l’insufficienza della motivazione ma omettono del tutto di indicare quali, tra gli
specifici atti di indagine che il giudice ha espressamente (e più che esaustivamente) affermato di aver esaminato prima di ratificare l’accordo (sommarie informazioni degli acquirenti, verbali di sequestro, individuazioni fotografiche), dimostrino in modo palese e decisivo la loro innocenza o quali ulteriori specifici indicatori dell’evidenza di tale innocenza siano stati negletti.

5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,
non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost.
sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché
del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016

pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esi-

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