Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27641 del 04/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27641 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JAITHE OUSMAN N. IL 03/08/1982
avverso la sentenza n. 14787/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;
Data Udienza: 04/03/2016
RGN 42468/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. 3aithe Ousman ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe
indicata con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di
primo grado, lo ha definitivamente condannato alla minor pena (ridotta per il
rito) di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 10.000,00 euro di multa
per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenu-
tipo hashish contenenti principio attivo in misura tale da poterne ricavare circa 4
singole dosi; fatto contestato come commesso in Roma il 02/10/2014 con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., vizio di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria e insufficiente
in ordine alla quantificazione della pena.
2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.Diversamente da quanto (del tutto genericamente) sostiene il ricorrente la
Corte territoriale si è lungamente diffusa nella illustrazione delle ragioni della
quantificazione della pena (modalità della condotta, dato ponderale, precedenti
penali); illustrazione peraltro non necessaria quando, come nel caso in esame,
del trattamento sanzionatorio si lamenti solo l’imputato che in accoglimento dell’appello benefici del minimo edittale (anche se aumentato per l’applicazione della non contestata recidiva e diminuita per il rito).
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016
to, a fine di cessione a terzi, 176,00 grammi circa di sostanza stupefacente del