Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2764 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2764 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTAGNOZZI GAIO N. IL 12/12/1957
avverso l’ordinanza n. 1885/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
06/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 02„..,1
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Data Udienza: 10/11/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 6 luglio 2015 il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza di
misura cautelare in carcere emessa in data 4 maggio 2015 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di CASTAGNOZZI Dario indagato del reato di
riciclaggio.
Ricorre per Cassazione l’indagato contestando la sussistenza delle esigenze cautelari. In

specifiche ragioni che rendevano inidonea la misura degli arresti domiciliari.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame nel ricostruire la vicenda in
esame ha fatto specifico riferimento a numerosi elementi probatori dai quali è dato evincere
che il fatto in contestazione non è l’unico episodio di cui si è reso autore il ricorrente, ma
probabilmente l’ultimo di una serie di operazioni di riciclaggio, fondando tale considerazione
oltre che su un argomento di tipo logico (l’indagato è stato coinvolto nel riciclaggio della
somma proveniente dal narcotraffico perchè evidentemente conosciuto come promotore
finanziario disponibile e già sperimentato positivamente in operazioni di riciclaggio di somme di
denaro), anche sull’analisi delle intercettazioni in atti che consentono di affermare la
dimestichezza del CASTAGNOZZI con operazioni di riciclaggio di alto livello e anche la sua
determinazione a condurre transazioni illecite per risolvere i suoi problemi economici.
Circostanze che hanno portato il Tribunale del riesame a ritenere che quello in contestazione
non fosse un episodio isolato.
In sintesi il Tribunale ha ritenuto evidente l’attualità del pericolo di recidiva essendo emerso lo
stretto legame del CASTAGNOZZI ad ambienti dediti al riciclaggio di importanti somme di
denaro di origine delittuosa e essendo dunque quanto mai concreto ed attuale il pericolo che lo
stesso possa concorrere a realizzare operazioni di trasferimento illecito all’estero. Così come ha
ritenuto che glsmina-P4iser-a-ka-gaciefre non solo 41411a gravità del fatto inteso in termini concreti,
ma anche le articolate modalità esecutive, il respiro intercontinentale dell’attività intrapresa, la
vasta rete di contatti internazionali impedivano di ritenere una misura diversa dalla detenzione
carceraria idonea ad evitare il pericolo di recidivanza
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa
delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

particolare lamenta la mancanza del requisito dell’attualità e la mancata indicazione delle

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Si provveda a norma
dell’art. 94 co 1 ter Disp.att.c.p.p.

Giovanna VERGA

Il Presidente
Franco FIA DANESE

Il Consigliere estensore

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