Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27639 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27639 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNI SAIDA N. IL 03/05/1993
RAHMANI FATHI N. IL 30/04/1985
avverso la sentenza n. 1685/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 42452/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 sigg.ri Bruni Saida e Rahmani Fathi ricorrono per l’annullamento della
sentenza del 13/03/2015 della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma
di quella del 26/02/2014 adottata dal G.i.p. del Tribunale di quel capoluogo a seguìto di giudizio abbreviato, li ha definitivamente condannati alla minor pena
(ridotta per il rito) di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro
di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R.

la Francia ed introdotto nel territorio italiano kg. 2,980 di sostanza stupefacente
del tipo cocaina; fatto contestato come commesso in Modugno, Lecce e altri luoghi il 17/11/2012.

2.Con unico motivo la Bruni eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 110, cod. pen., e correlato vizio di
motivazione della sentenza impugnata che in modo contraddittorio e manifestamente illogico ribadisce la sua responsabilità per il reato ascrittole, non desumibile – deduce – dai fatti ritenuti dai Giudici di merito sintomatici del suo concorso
nel trasporto della droga.

3.11 Rahmani eccepisce, con unico motivo articolato ai sensi dell’art. 606,
lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4.Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché generico e manifestamente
infondati.

S.Ricorda, a tal fine, questa Corte che:
5.1.I’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un
orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione
essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle
acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile,
deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in

n. 309 del 1990 per aver, in concorso fra loro e con altre persone, importato dal-

modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del
24/11/1999, Spina, Rv. 214794);
5.2.Ia mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare
dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli
atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto
logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una vol-

nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

6.La motivazione della sentenza impugnata si sottrae, alla luce dei principi
esposti, alle censure di manifesta illogicità e contraddittorietà che le muove la
ricorrente, non essendo manifestamente illogico trarre dalla valutazione complessiva dei comportanti da essa tenuti nei giorni precedenti il suo arresto (la
frequentazione con il complice, la disponibilità anche da parte sua dell’auto noleggiata in Francia qualche giorno prima del trasporto) e, sopratutto, dalla loro
emblematica negazione in sede di convalida dell’arresto stesso, la conclusione
della sua piena adesione al trasporto della sostanza (ed alle relative attività preparatorie) effettuato dal complice con l’autovettura a bordo della quale viaggiava
anche lei, ancor più se la valenza accusatoria di tali comportamenti è ulteriormente corroborata dal fatto che la sostanza era occultata in mezzo a indumenti
di bambino intrisi di profumo e che l’imputata fosse l’unica a conoscere la lingua
italiana e a condurre in Salento il carico.
6.1.Le astratte e generiche considerazioni contenute nel ricorso (ri)propongono una lettura alternativa del medesimo compendio che proprio per questo è
inammissibile.

7.Quanto al trattamento sanzionatorio osserva il Collegio che:
7.1.risulta insuperato l’insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979,
Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di
cui all’art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo
tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli,
dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n.
7562 del 17/01/2013, La Selva);
2

ta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a

7.2.in ogni caso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere
discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi,
enunciati dall’art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile,
quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell’imputato
(così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche
Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999,

7.3.è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni
del tipo: “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di
pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995,
Capelluto);
7.4.in sede di appello è tuttavia necessario che il giudice si confronti anche
con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall’imputato purché tali argomenti siano connotati dal requisito della
specificità (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209443; Sez. 1, n. 8677
del 06/12/2000, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 4, n. 110 del 05/12/1989, Buccilli,
Rv. 182965);
7.5.il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può
essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,
n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è
più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del
25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv.
195339);
7.6.è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita
valorizzazione negativa dell’ammissione di colpevolezza laddove quest’ultima sia
stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (Sez. 6, n.
11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229; Sez. 5, n. 33690 del 14/05/2009,
Bonaffini, Rv. 244912; Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv.
199886).

8.La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi appena esposti atteso che:

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Baragiani);


8.1.ha insindacabilmente ed esaustivamente valorizzato ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti
generiche la oggettiva gravità della condotta (avuto riguardo alla quantità di
droga trasportata), non irragionevolmente ritenuta sintomatica della sua non occasionalità e contiguità con ambienti malavitosi dediti stabilmente al traffico di
stupefacenti;
8.2.1a tardiva ammissione di colpevolezza ritenuta all’evidenza non dimostrativa di una sicura resipiscenza nemmeno del resto dedotta dall’imputato qua-

9.11 ricorrente, dal canto suo, si profonde in generiche considerazioni sulle
modalità di commisurazione della pena e sul correlato obbligo di motivazione da
parte del giudice ma nulla deduce in ordine ad eventuali temi difensivi specificamente devoluti in appello volti ad un’ulteriore mitigazione della pena (oltre quella
già ottenuta) e che siano stati del tutto non considerati.

10.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016

le elemento di valutazione in tesi ingiustamente negletto dalla Corte territoriale.

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