Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27637 del 12/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27637 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
PROCOPIO VITTORIO N. IL 19/01/1948
avverso l’ordinanza n. 131/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
9,1freg.a, h(0~9Q._
lette/.sentite le conclusioni del PG Dott.
7,Lvd,,,c;

omAA.A.4_

Uditi difensor Avv.; —

e*vto cc»,

Data Udienza: 12/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso il
19.10.2009 a carico di Procopio Vittorio, il Procuratore generale di
Catanzaro procedeva al cumulo materiale delle pene pari ad anni 34 di
reclusione, applicava l’indulto di anni 3 di reclusione previsto dalla legge
n.241 del 2006 e successivamente applicava il criterio moderatore
previsto dall’art.78 cod.pen. determinando la pena finale da espiare in

Con ordinanza del 15.6.2012 la Corte di appello di Catanzaro, quale
giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza proposta da Procopio
Vittorio, riduceva la pena da espiare ad anni 27, anticipando il fine pena
alla data del 24.9.2018.
Avverso l’ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello
di Catanzaro propone ricorso per violazione di legge in riferimento agli
artt.78 e 174 cod.pen.
Il difensore di Procopio Vittorio ha depositato note difensive con le
quali chiede il rigetto del ricorso del Procuratore generale;
subordinatamente chiede la remissione del ricorso alle Sezioni unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte di appello di Catanzaro è pervenuta ad una ulteriore
riduzione della pena complessiva risultante dal provvedimento di cumulo,
avendo posposto l’ applicazione dell’indulto alla riduzione delle pene
cumulate ad anni 30 di reclusione in forza del criterio moderatore degli
effetti del cumulo materiale stabilito dall’art.78 comma 1 n.1 cod.pen.
La decisione della Corte territoriale viola il disposto dell’art.174
comma 2 cod.pen. secondo cui l’indulto deve essere applicato una sola
volta sul cumulo materiale delle pene, che abbiano il requisito della
condonabilità, e non su quello giuridico previsto dall’art. 78 cod. pen.
relativo ai limiti degli aumenti di pena (Sez. 1, n. 3628 del 18/07/1994,
Albertini, Rv. 199922; conforme Sez. 1, n. 5978 del 21/01/2009 – dep.
11/02/2009, Di Silvio, Rv. 243354).
Stante !Inesistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto, non
sussistono le condizioni per la remissione del ricorso alle sezioni unite ai
sensi dell’art.618 cod.proc.pen.

anni 30 di reclusione.

L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice
competente che effettuerà nuovo esame dell’istanza attenendosi al
principio di diritto indicato.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte
di appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma il 11.4.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA