Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27636 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27636 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI ENRICO N. IL 09/10/1986
avverso la sentenza n. 2089/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 42112/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Enrico Spinelli ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe
indicata con cui la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia
di primo grado impugnata dal solo imputato, esclusa l’ipotesi lieve di cui all’art.
73, comma 5 e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti
sulla contestata recidiva, lo ha definitivamente condannato alla minor pena di
due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa per il reato di cui

a terzi, 20 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina contenenti
principio attivo in misura tale da poterne ricavare circa 66 singole dosi; fatto
contestato come commesso in Lanciano il 04/03/2014.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., l’inosservanza degli artt. 132, e 133, cod. pen., e vizio di motivazione
manifestamente illogica, contraddittoria e insufficiente in ordine alla quantificazione della pena.
2.11 ricorso è inammissibile perché decisamente generico e manifestamente
infondato.
3.Astraendo totalmente dal testo della sentenza impugnata, il ricorrente si
sofferma ad illustrare i principi generali in tema di quantificazione della pena e
dell’onere motivazionale che grava sul giudice sorvolando sia sugli argomenti
concretamente utilizzati dalla Corte territoriale per quantificare il trattamento
sanzionatorio, sia, sopratutto, sul fatto che con l’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata recidiva, gli è stato applicato il
più ampio margine possibile di diminuzione della pena, superato il quale la stessa sarebbe divenuta illegale.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016

all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto, a fine di cessione

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