Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27633 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27633 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALANO MARIA CONCETTA N. IL 09/10/1962
avverso la sentenza n. 135/2014 TRIBUNALE di ENNA, del
07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 40316/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sig.ra Maria Concetta Catalano ha proposto appello per la riforma della
sentenza del 07/05/2014 del Tribunale di Enna che l’ha condannata alla pena di
300,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4, legge n. 628 del 1961 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della società «Service System
Studio s.n.c.», non aveva fornito all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Enna

maggio 2010. In particolare, stando a quanto si legge nella sentenza impugnata,
l’imputata non aveva esibito la documentazione (libro unico del lavoro, comunicazione di assunzioni obbligatorie, prospetti paga, denunce contributive mensili e
relativi F24, autoliquidazione Inail, atto costitutivo della società e delega al professionista) richiesta dall’Ispettorato del Lavoro, il cui intervento era stato sollecitato da una denunzia di una lavoratrice dipendente, né vi aveva provveduto a
seguito di formale diffida e verbale di prescrizione.
1.1.A sostegno della richiesta di assoluzione eccepisce l’insussistenza del
fatto lamentando che la condanna si fonda su una lettura parziale e disattenta
delle emergenze processuali che se attentamente scrutinate avrebbero condotto
ad esiti a lei più favorevoli.
1.2.In subordine rivendica, con un secondo motivo, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della
pena.

2.Poiché la sentenza non è appellabile ai sensi dell’art. 593, u.c., cod. proc.
pen., l’impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell’art.
568, u.c., cod. proc. pen..

3.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

4.E’ noto come, a seguito degli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre
2001, Bonaventura, e di Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, «allorché
un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un
mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che
riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a
verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una
“voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato
a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente
previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo,
cfr. anche, nello stesso senso, Sez. 1, n. 33782 dell’8/04/2013, Arena).

la documentazione richiesta con lettera di diffida e richiesta di notizie del 13

4.1.Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a
conoscere dell’impugnazione, è riservata ogni valutazione sull’ammissibilità dell’impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è
tassativamente consentito (cfn sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate).
4.2.0rbene, nel caso di specie, l’imputata, coerentemente al mezzo di impugnazione prescelto, articola le proprie difese sollecitando un inammissibile
(quanto generico) riesame del compendio probatorio onde trarne conclusioni op-

invece, facendo buon governo della fattispecie incriminatrice, dà atto, con motivazione congrua, coerente con le prove in essa illustrate e immune da censure di
manifesta illogicità, della condotta totalmente omissiva dell’imputata che in ultima analisi rifiutò di consegnare agli ispettori del lavoro la documentazione richiesta.
4.3.Resta perciò la condotta così come descritta nella sentenza di primo
grado, non validamente contrastata, nei suoi costituti fattuali, dalle generiche
deduzioni difensive.
4.4.Nè, per lo stesso motivo, possono essere esaminate in questa sede le
richieste di attenuazione della pena e di concessione delle circostanze attenuanti
generiche, volte a sollecitare l’uso di prerogative non tipiche della fase di legittimità.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, altresì, ex art.
616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016

poste o comunque diverse da quelle cui è giunto il Giudice di primo grado il quale

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