Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27632 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27632 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AKINTOLA FOLA N. IL 04/04/1978
avverso la sentenza n. 237/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 40236/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, disattendendo la richiesta difensiva di qualificare il fatto in termini di lieve entità, con
conseguente attenuazione del trattamento sanzionatorio e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, integralmente confermando la
pronuncia di primo grado, ha definitivamente condannato il sig. Akintola Fola alla

sione e 12.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n.
309 del 1990, per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, da cui erano ricavabili circa 172 dosi medie giornaliere; fatto commesso in Roma il 25/06/2014.

2.Per l’annullamento della sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato che, con unico motivo, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., l’illogicità della motivazione con cui sono state respinte le proprie istanze
difensive, ivi compresa quella di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4.Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che va ribadito anche alla luce della “trasformazione” in reato autonomo della circostanza
attenuante, la lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309
del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione),
con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio
(Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del
21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).
4.1.Correttamente, pertanto, nel caso in esame il solo dato quantitativo della sostanza detenuta (non contestato nella sua sussistenza dal ricorrente) è stato
valutato come sufficiente a escludere la lieve entità del fatto.
4.2.L’imputato, nei cui confronti è stato applicato il minimo edittale, ridotto
di un terzo per le circostanze attenuanti generiche (concesse nella massima misura possibile) e di un ulteriore terzo per la scelta del rito, non può godere di ulteriori riduzioni della pena che renderebbero quest’ultima illegale.

pena, diminuita per il rito abbreviato, di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclu-


5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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