Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27631 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27631 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOMIS FAXE N. IL 01/01/1989
avverso la sentenza n. 5014/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 40119/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede rescissoria ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha definitivamente condannato il sig. Faxe Gomes alla pena di undici mesi
e dieci giorni di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod.
pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337, 61, n. 2, 495, cod. pen., com-

2.Per l’annullamento della sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato che, con unico motivo, eccepisce l’illogicità della motivazione relativamente
alla quantificazione della pena, applicata nella misura di tre mesi di reclusione in
continuazione per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4.Nel rideterminare la pena la Corte di appello ha posto a base del calcolo il
reato di cui all’art. 495, comma 1, cod. pen., divenuto il più grave a seguito della
trasformazione in reato autonomo dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, punito con pena edittale massima inferiore a
quella prevista per il reato di cui all’art. 495, comma 1, cit..
4.1.Proporre dunque paragoni con il precedente regime sanzionatorio e recriminare sul fatto che a titolo di continuazione sulla pena base del nuovo reato
più grave è stata applicata la stessa quantità di pena in aumento già precedentemente applicata, equivale a mettere a confronto termini tra loro del tutto eterogenei.
4.2.Tra l’altro, in sede di annullamento con rinvio questa Corte aveva
espressamente affermato che la rideterminazione della pena non comportava la
sua riduzione, quale conseguenza necessitata della doverosa rivalutazione del
trattamento, ben potendo rimanere identica a se stessa se congruamente motivata alla luce del modificato quadro sanzionatorio.
4.3.E’ un dato di fatto che, invece, la pena è stata diminuita.

S.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.

messo in Torino il 23724 marzo 2013.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2016

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