Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27629 del 04/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27629 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORBELLO FRANCESCO N. IL 09/10/1959
avverso la sentenza n. 175/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
29/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 39980/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I1sig. Francesco Sorbello ha proposto appello per la riforma della sentenza
del 29/11/2013 del Tribunale di Catania che lo ha condannato alla pena di 5.000
euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152
del 2006 perché, quale titolare dell’omonima impresa, richiesto dal Sindaco del
Comune di Mascali (CT) di ripulire la sede stradale da detriti vari ivi depositati a

to in Mascali il 13/10/2009.
1.1.A sostegno della richiesta di assoluzione eccepisce l’insussistenza del
reato, sia perché si trattava di deposito temporaneo, sia perché la condotta integra, semmai, l’illecito amministrativo di cui all’art. 255, d.lgs. n. 152 del 2006,
cit.; aggiunge che, in ogni caso, non v’è prova alcuna che si trattasse di rifiuti
pericolosi, né v’è menzione in sentenza delle relative ragioni. Conclude affermando che dal fatto non è derivato alcun danno all’ambiente.
2.Poiché la sentenza non è appellabile ai sensi dell’art. 593, u.c., cod. proc.
pen., l’impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell’art.
568, u.c., cod. proc. pen..
3.11 ricorrente ha depositato motivi aggiunti di ricorso.
4.11 ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e
proposto per motivi non consentiti dalla legge.
5.E’ noto come, a seguito degli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre
2001, Bonaventura, e di Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, «allorché
un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un
mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che
riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a
verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una
“voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato
a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente
previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo,
cfr. anche, nello stesso senso, Sez. 1, n. 33782 dell’8/04/2013, Arena).
5.1.Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a
conoscere dell’impugnazione, è riservata ogni valutazione sull’ammissibilità dell’impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è
tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate).
5.2.0rbene, nel caso di specie, l’imputato, coerentemente al mezzo di impugnazione prescelto, articola le proprie difese mediante deduzioni di natura prevalentemente fattuale che consistono nell’illustrazione dei mezzi di prova e del loro

seguito dell’alluvione, li smaltiva gettandoli nell’alveo del torrente; fatto accerta-


contenuto, operando, in questo modo, ampi ed inammissibili riferimenti a dati
estranei al testo del provvedimento impugnato.
5.3.L’operazione di ricucitura del fatto concreto alla norma applicata è infatti
prerogativa del giudice di merito, non di questa Corte di legittimità cui il fatto
viene consegnato già “confezionato” e non più modificabile, a meno di decisivi
travisamenti della prova, in questo caso non denunziati.
5.4.L’imputato, infatti, sollecita la Corte ad un inammissibile riesame del
compendio probatorio onde trarne conclusioni opposte o comunque diverse da

5.5.Resta perciò la condotta così come descritta nella sentenza di primo
grado secondo cui i detriti in questione (mai definiti rifiuti pericolosi) erano stati
puramente e semplicemente riversati e abbandonati nel letto del torrente, con
assoluta non configurabilità del loro deposito temporaneo (per la plateale assenza dei requisiti strutturali e funzionali) e la totale esaustività del fatto,mcosì
come accertato, ai fini della integrazione del reato contestato.
5.5.La natura imprenditoriale dell’attività svolta dal ricorrente esclude la natura solo amministrativa dell’illecito, per la cui sussistenza non ha rilevanza alcuna l’eventuale pregiudizio che possa esser stato arrecato all’ambiente.
5.7.L’inammissibilità del ricorso si estende anche ai motivi aggiunti e impedisce di rilevare la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla
sentenza impugnata.
5.8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, altresì, ex art.
616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016

quelle cui è giunto il Giudice di primo grado.

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