Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27626 del 04/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 27626 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO

sul ricorso proposto da:
USAI MARI ELLA N. IL 10/05/1952
avverso la sentenza n. 208/2015 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
28/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 04/03/2016

RGN 39830/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La sig.ra Marinella Usai ricorre per l’annullamento della sentenza del
28/04/2015 della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della
sentenza del 17/10/2014 del Tribunale di Cagliari, ha dichiarato non doversi
procedere nei suoi confronti per le condotte omissive protratte fino al mese di

rideterminato in quindici giorni di reclusione e 150,00 euro di multa la pena per
il reato di all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso di
versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori dipendenti nel mese di settembre 2007.
1.1.Con unico motivo eccepisce vizio di motivazione in ordine alla
affermazione della sua responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.In conseguenza della entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8,
l’omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali operate
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce illecito amministrativo se
l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, applicandosi, in tal caso,
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (art. 3,
comma 6).
2.1.Secondo quanto dispone l’art. 8, comma 1, le disposizioni del d.lgs. n. 8
del 2016 che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato
definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2.2.In tal caso il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento con la
formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato>> e dispone la
trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente, salvo che il reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data (art. 9, comma 1).
2.3.Nel caso di specie, l’importo dei versamenti omessi è inferiore,
nell’anno, alla nuova soglia di punibilità.
2.4.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione
degli atti alla sede provinciale dell’INPS di Cagliari.

agosto 2007 perché i relativi reati sono estinti per prescrizione ed ha

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. Dispone trasmettersi gli atti alla direzione provinciale
dell’INPS di Cagliari mandando alla Cancelleria per l’incombente.

Così deciso il 04/03/2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA