Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27624 del 04/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27624 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VINCITORE SALVATORE N. IL 29/01/1981
avverso la sentenza n. 8225/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;
Data Udienza: 04/03/2016
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RGN 39397/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha definitivamente condannato il sig. Salvatore Vincitore alla minor pena di un anno e
otto mesi di reclusione e 4998,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione e detenzione, a fine di cessione, di modiche
quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish), commesso in Napoli il
2.Per l’annullamento della sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato che, con unico motivo, eccepisce vizio di motivazione in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129, cod. proc. pen..
3.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
4.Astraendo completamente dalla motivazione del provvedimento impugnato, l’imputato genericamente eccepisce il suo mancato proscioglimento ai sensi
dell’art. 129, cod. proc. pen., senza nemmeno spiegarne le ragioni e, sopratutto,
se sono state devolute in appello con l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016
26/03/2014, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.