Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27622 del 04/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27622 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTOPAOLO CIRO N. IL 23/04/1989
avverso la sentenza n. 7/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;
Data Udienza: 04/03/2016
RGN 39307/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, esclusa
l’ipotesi di lieve entità ritenuta in primo grado ed in parziale riforma della relativa
pronuncia, ha definitivamente condannato il sig. Ciro Santopaolo alla maggior
pena di quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
facente del tipo hashish e di gr. 2,45 di sostanza stupefacente del tipo cocaina),
commesso in Napoli il 19/01/2013, con recidiva infraquinquennale.
2.Per l’annullamento della sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato che, con unico motivo, eccepisce vizio di motivazione in ordine alla mancata
qualificazione del fatto in termini di lieve entità.
3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.0sta al riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
n. 309 del 1990, la eterogeneità delle sostanze detenute che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, a prescindere dal dato quantitativo,
è indicativa della capacità dell’agente di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica
tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, Khalfi, Rv.
264065).
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/03/2016
(cessione e detenzione, a fine di cessione, di 160,24 grammi di sostanza stupe-