Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2762 del 10/04/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2762 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ZECCA GAETANINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CANCLINI STEFANO N. IL 01/11/1988
avverso la sentenza n. 4977/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2012 la relazione fatta dal
Cons liere Dott. GAETANINO ZECCA
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e ii
del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/04/2012

Sezione IV Penale
UDIENZA PUBBLICA DEL 10 Aprile 2012
N. 15
Relatore Zecca

Letti gli atti e la memoria depositata per il ricorrente
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo
Geraci il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

La Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Sondrio (Sezione distaccata di Morbegno) che
aveva ritenuto Canclini Stefano responsabile del reato di cui
all’art. 187 CdS, per essere egli stato colto, il 6/4/2009, alla
guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti, ha confermato il giudizio di colpevolezza
ma ha deliberato la applicazione della sospensione condizionale
della pena e la non menzione.
Il Canclini ha proposto ricorso per cassazione per ottenere
l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
Parte ricorrente denunzia
1)
Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale
o di altre norme giuridiche di cui il giudice deve tener conto
nell’applicazione della legge penale, per non essere
l’accertamento relativo allo stato di alterazione per effetto della
assunzione di stupefacenti legato alla duplice condizione di
legge ( art. 186 CdS nel testo in vigore al 30/3/2009 data di
ritenuta commissione del reato addebitato compiuto non solo
con il prelievo dei campioni di liquidi biologici, ma anche con la
imprescindibile visita medica tanto più necessaria in quanto il
valore soglia di positività ai cannabinoidi era modesto ( 86
invece che 50).
2)
Carenza contraddittorietà e o manifesta illogicità della
motivazione per avere la sentenza impugnata collegato uno
stato di alterazione causato dal timore dei CC operanti, ad una
alterazione
causata dall’uso di cannabinoidi in giornate
precedenti e per avere la sentenza presunto una guida in stato
di alterazione da stupefacenti invece tutta da provare nella sua
stessa esistenza e nella sua fonte causale.
All’udienza pubblica del 10 Aprile 2012 il ricorso è stato deciso
con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

2

RITENUTO IN FATTO

Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di
guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione
di sostanze e non già dalla attività di guida di fatto seguita alla
l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di
responsabilità, è necessario provare non solo la precedente
assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato
in stato d’alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione,
la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di
guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica
dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi
alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 cod. strada, per
la configurabilità del reato “ex” art. 187 cod. strada è necessario sia
un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino
la situazione di alterazione psico-fisica). In tal senso si sono
espresse Cass. pen. Sez. IV, 11-06-2009, n. 41796 (rv. 245535)
nonché Cass. pen. Sez. IV, 08-07-2008, n. 33312 (rv. 241901) e
ancora Cass Pen Sez IV 4/11/2009 n. 48004. Ancora Cass. pen.
Sez. IV, 04-11-2009, n. 48004 (rv. 245798) ha affermato più
specificamente che ai fini della configurabilità della contravvenzione
di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del
codice della strada), lo stato di alterazione del conducente dell’auto
non deve essere necessariamente accertato attraverso
l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il
giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi
dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente,
unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del
contesto in cui il fatto si è verificato.(In applicazione di tale
principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che,
pur a fronte degli esiti positivi delle indagini biologiche circa
l’assunzione delle sostanze stupefacenti e delle deposizioni dei
verbalizzanti sullo stato di alterazione del conducente, aveva
giustificato l’assoluzione sulla base dell’assenza di una analisi
medica sull’alterazione, senza dare un’adeguata motivazione sulla
ritenuta irrilevanza dei dati probatori acquisiti).
Nel caso sottoposto a questa corte di legittimità, regolato dall’art.
187 del CdS ( nel testo novellato fino a Dl. 3/8/2007 n. 117
convertito con modificazioni nella legge 2/10/2007 n. 160), il
ricorso per cassazione ripropone le questioni già assunte come
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10 Aprile 2012
Gaetanino Zecca

censure di appello e già motivatamente risolte in senso sfavorevole
all’imputato dal giudice di appello. Ragionatamente la sentenza
impugnata ha individuato il significato inequivocabile
dell’accertamento tecnico operato attraverso la repertata ( ex art.
187 CdS) analisi As1 dei liquidi biologici dell’imputato, il coerente
significato delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti
dall’odierno ricorrente, il riscontrato stato di alterazione che le tesi
della difesa collegano con alternativa in fatto non scrutinabile in
questa sede ad una normale agitazione per l’intervento dei
carabinieri, ma che costituiscono in combinatoria con gli altri
elementi che sono stati analizzati dalla sentenza impugnata
compendio insuperabile della ricorrenza di tutte le condizioni che
sostengono validamente un accertamento di guida sotto l’attuale
effetto di assunzione di sostanze stupefacenti . In conclusione il
ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

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