Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27617 del 22/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 27617 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Matrizi Nikolin, nato in Albania il 06/11/1978
Avverso l’ordinanza pronunciata in data 11/12/2015 dal Tribunale della Libertà di Genova, con
la quale è stata rigettata l’istanza di revoca della misura della misura cautelare degli arresti
domiciliari applicata per i reati di cui agli artt. 110 e 628 co 2 e 3 bis cod. pen. e le subordinate
istanze di applicazione di una misura meno afflittiva e l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo
di esecuzione della misura per svolgere attività lavorativa;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Diotallevi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Piero Gaeta, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza dell’ 11 dicembre 2015, il Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, ha rigettato l’appello proposto
ex art 310 c.p.p. avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Massa in data
19 gennaio 2016 aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti
domiciliari con misura meno afflittiva o, in subordine, la concessione dell’autorizzazione a
svolgere attività lavorativa all’esterno, per Matrizi Nikolin, imputato per il reato di cui agli artt.
110, 628 comma 2 e 3 bis c.p.
Avverso l’ordinanza l’imputato, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo i seguenti
motivi:
1).Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al
contemperamento tra esigenze cautelari e necessità di sostentamento economico
2)Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esclusione
del presupposto di cui all’art. 284 comma 3 c.p.p.

Data Udienza: 22/03/2016

Secondo il ricorrente l’ordinanza sarebbe viziata da motivazione apodittica in ordine al rigetto
dell’appello proposto. Infatti il Tribunale si sarebbe limitato a sostenere che l’autorizzazione a
svolgere un’attività lavorativa all’esterno sarebbe destinata a “vanificare in fatto ogni
possibilità di sottoporre la persona ai controlli necessari”, ignorando del tutto gli elementi
menzionati nell’istanza. E’ stato ignorato, secondo il ricorrente, il contesto spaziale e
temporale in cui il lavoro si svolgerebbe e che consentirebbe controlli funzionali alla finalità
della misura applicata. Oltre a ciò, le considerazioni in ordine all’insussistenza di una situazione
di indigenza tale da giustificare l’autorizzazione al lavoro all’esterno sarebbero illogiche e
contraddittorie, specie se si consideri che l’unica fonte di sostentamento del nucleo familiare è
costituita dal reddito da lavoro dell’imputato.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Secondo il Collegio il Tribunale del Riesame ha motivato in modo insufficiente in ordignk Ila
ragioni giustificatrici in ordine alla mancata autorizzazione al lavoro all’esterno. Infatti,
l’ordinanza impugnata non dà conto dei motivi in forza dei quali non sarebbe possibile un
controllo del soggetto durante l’orario lavorativo, considerato che il lavoro in questione si
svolgerebbe in un cantiere ed in orari ben precisi, e dunque in modo tale da consentire,
almeno astrattamente, ma non vi è prova contraria al riguardo, all’Autorità di Vigilanza lo
svolgimento di tutti i controlli necessari. Ciò premesso, il rilievo secondo cui l’allegato status di
indigenza della famiglia Matrizi, composta dall’imputato, dalla moglie ed da una bambina in
tenera età, non sarebbe idoneo a giustificare l’autorizzazione al lavoro all’esterno, non risulta
motivato in modo idoneo e convincente, soprattutto se rapportato all’assenza di ulteriori redditi
all’interno del nucleo familiare.
Alla luce delle suesposte considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato
con rinvio al Tribunale del Riesame di Genova per nuovo esame sul punto concernete la
mancata concessione dell’autorizzazioOne al lavoro.
PQM

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione inerente all’autorizzazione al
lavoro, con rinvio al Tribunale di Genova, sezione misure cautelari personali, per nuovo esame
sul punto; ordina la trasmissione integrale degli atti a detto Tribunale.
Roma,2- marzo 2016
Il Co
Giov

re estensore
‘Al

1.; II ‘dr?
(.40111P 2.4)

Il Presidente
Mario Gentile

CONSIDERATO IN DIRITTO

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