Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2761 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2761 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI GELA
nei confronti di:
DELLA RAGIONE GIONA N. IL 07/06/1966
avverso l’ordinanza n. 42/2015 GIP TRIBUNALE di GELA, del
22/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. 61 -25 b
;

Uditi difensor Avv.;

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<-2-7 (-7- Data Udienza: 10/11/2015 MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per Cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gela avverso l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminaridel locale Tribunale che non ha convalidato l'arresto in flagranza di DELLA RAGIONE Giona, indagato in concorso con altri soggetti del reato di truffa, perché mediante artifici raggiri induceva in errore Bonini Massimo, prospettandogli l'acquisto di una moto d'acqua mediante la consegna di due assegni circolari, titoli risultati falsi e/o comunque privi di fondi. penale e dell'articolo 381 comma quattro codice di procedura penale per insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che il GIP ha errato nel ritenere illegittimo l'arresto in quanto privo dei presupposti della gravità del reato e della pericolosità dell'indagato. Il DELLA RAGIONE in data 26.10.2015 depositava memoria difensiva con la quale contestava le argomentazioni esposte dal P.M. nel ricorso e ne chiedeva l'inammissibilità o il rigetto. Il ricorso è fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3, e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura che non deve riguardare ne' la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (così, da ultimo, Sez. 6", n. 25625 del 12/04/2012, P.M. in proc. Eebrihim, Rv. 253022; conf., tra le tante, Sez. 6^, n. 6878 del 05/02/2009, P.M. in proc. Perri, Rv. 243072; Sez. 6^, n. 21172 del 28/03/2007, P.M. in proc. Riaviz, Rv. 236672; Sez. 4^, n. 19289 del 27/01/2005, P.M. in proc. De Stefano, Rv. 231545). Tale regola iuris non risulta affatto rispettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo- che, anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura precautelare si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di gravità indiziaria, valorizzando circostanze ultronee rispetto a quelle presenti al momento dell'arresto, quali il fatto che nel caso di specie il reato di truffa implicava solo interessi patrimoniali di non rilevante entità, nonché il fatto che l'indagato è risultato essere un ufficiale di Polizia. 1 A sostegno del ricorso deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 640 codice L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della polizia giudiziaria della quale è stata comunque riconosciuta la legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deliberato in Roma il 10.11.2015 Giovanna VERGA Il Presidente F anco FIANDANESE Il Consigliere estensore

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