Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2761 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2761 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOTTA ROBERTO N. IL 08/05/1968
avverso la sentenza n. 831/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
04/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 06/12/2013
RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 04/03/2011, in
riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, in data 25/03/2010 – appellata da
Roberto Mazzotta, imputato del reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, L. 638/1983
(come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi tre di reclusione e di C
300,00 di multa; pena sospesa – sostituiva la pena detentiva con la
corrispondente sanzione pecuniaria di C 3.420,00; determinando in complessive
3.720,00, la multa a carico del predetto Mazzotta; confermava nel resto.
2.L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla prescrizione del
reato.
2.1. La difesa presentava successiva memoria difensiva, con la quale
insisteva nelle proprie richieste.
3.11 termine massimo di prescrizione, in relazione ai fatti/reato commessi
nel Gennaio/Febbraio 2005, è maturato rispettivamente il 28/12/2012;
28/01/2013, epoca successiva alla decisione impugnata, emessa il 04/03/2011.
3.1. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare
e dichiarare la prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza
impugnata [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428 del 02/06/2005].
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Roberto
Mazzotta con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore
Il residente
C 3.720,00, la multa a carico del predetto; determinando in complessive C