Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27609 del 27/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27609 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
FANG JIANXIA N. IL 26/02/1976
avverso la sentenza n. 35/2010 GIUDICE DI PACE di PRATO, del
10/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAR, o FIRATiCELti
che ha concluso per i` -e /t,:sz,bry? 4.4.e

Udito, per la parte civile, l’Avv —
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 10.02.2011, resa in contumacia dell’imputata, il Giudice di
Pace di Prato dichiarava Fang Jianxia, cittadina cinese, colpevole del reato di cui
all’art. 10 bis D. L.vo 286/98, così condannandola, in concorso di circostanze
attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.500- di ammenda. Detto giudice riteneva
invero provato che la predetta imputata, extracomunitaria, fosse stata presente sul
territorio nazionale -fatto accertato il 17.09.2009- priva di permesso di soggiorno e di
qualsiasi altro titolo giustificativo.-

di Firenze che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare
argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : il giudice non aveva in alcun modo
esplorato le ricadute sulla normativa interna della disciplina comunitaria in tema di
immigrazione (direttiva 115/2008); in particolare sottolinea il ricorrente come la
direttiva europea sia informata, a differenza del D.L.vo 286/98, ad un criterio di
espulsione ad intensità graduale e crescente (recepito dalla successiva L. 129/2011);
tanto doveva ritenersi ricadere anche sulla fattispecie di cui all’art. 10 bis (introdotto
dalla L. 94/09), posto che era prevista la possibilità di sostituire la pena con
l’espulsione (anche in sede esecutiva); inoltre la normativa interna in ordine alla
presenza illegale prevedeva solo tale dato oggettivo quale condotta di reato, senza
alcun riferimento alla variabile casistica soggettiva, ancora una volta in contrasto con
la predetta direttiva comunitaria; in conclusione si chiede di dichiarare non applicabile
la norma di cui all’art. 10 bis cit. per contrasto con la direttiva comunitaria, in
subordine di sollevare, sul punto, quesito pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea.Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato.2. I temi proposti dall’impugnazione in favore della legge, come proposta dal
Procuratore generale territoriale, sono stati già oggetto di scrutinio nelle competenti
sedi ed hanno avuto una soddisfacente risposta, che il Collegio condivide (e di cui
comunque occorre prendere atto), in senso contrario a quanto il ricorrente assume.Va dapprima ricordato come la norma che incrimina le condotte di ingresso e
permanenza illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis D. L.vo 286/98) ha superato
il vaglio della compatibilità costituzionale : il Giudice delle leggi ha precisato, con
sentenza n. 250/2010, che la norma non punisce una condizione personale e sociale,
quella cioè di straniero clandestino o comunque irregolare, ma uno specifico
comportamento, costituito dal “fare ingresso” e dal “trattenersi” nel territorio dello
Stato; si tratta, dunque, rispettivamente, di una condotta attiva istantanea (varcare
illegalmente i confini nazionali) e di una condotta, parimenti attiva, di carattere
permanente e di natura omissiva (non lasciare il territorio nazionale). Si tratta,

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale

pertanto, di condotte illecite la cui rilevanza penale è correlata alla concreta lesione
del bene giuridico tutelato individuabile nell’interesse dello Stato al controllo ed alla
gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo, in vista di
beni pubblici di sicuro rilievo costituzionale.Per quel che attiene poi alla compatibilità con la normativa soprannazionale, in
particolare con la direttiva CE n. 115/2008 -che pure è oggetto di tanta parte del
ricorso in esame- va rilevato come di recente si sia registrato l’intervento risolutivo

domanda pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo nel senso che la norma in
questione (il cit. art. 10 bis) non viola la direttiva europea sui rimpatri. In particolare
la sede europea ha rilevato come le disposizioni della direttiva anzidetta non
impediscano alle legislazioni interne di affidare ad una pronuncia giudiziaria di
carattere penale la decisione impositiva dell’obbligo del rimpatrio. Si tratta solo -il che
è indiscutibile, ma non mina alla base la normativa interna- di rispettare alcuni profili
di particolare rilievo (come quello relativo all’espulsione) per non contraddire la regola
generale della priorità da accordare alla procedura di allontanamento volontario.Va in proposito anche ricordato come già questa Corte di legittimità avesse
statuito in senso sostanzialmente conforme (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 951 in data
22.11.2011, Rv. 251671, Gueye; sentenza cui comunque si fa rimando).Deve concludersi, pertanto, per l’infondatezza dei motivi svolti dal Procuratore
generale territoriale nel ricorso in esame, avendo già avuto risposta nelle competenti
sedi le varie questioni proposte; in particolare risulta già esaurita, con l’esito sopra
ricordato, la via della domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia.3. Trattandosi di condanna alla pena pecuniaria, senza sostituzione della stessa
con l’espulsione, non assume diretta rilevanza, ai fini del presente scrutinio, la relativa
questione; non può però questa Corte esimersi dal rilevare come la legittimità
dell’espulsione

che può intervenire in sede esecutiva- debba essere subordinata,

perché non assuma incompatibilità convenzionale, per contrasto con la ridetta
direttiva (art. 7, paragrafo 4), a concreti profili di pericolo di fuga, pericolo per l’ordine
pubblico, pericolo per la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale, ovvero in caso di
fraudolenza di precedente domanda, quali unici casi in cui può essere superata la
regola dell’allontanamento volontario.P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Così deciso in Roma il 27 Maggio 2013.-

della Corte di giustizia che, con decisione 06.12.2012, nel caso Sagor, ha risolto la

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