Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2760 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2760 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse della persona offesa
DEUTSCHE BANK MUTUI s.p.a.
avverso il decreto di archiviazione emesso il 5 agosto 2014 dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Terni nel procedimento a carico di
FLAHERTY Lorenzo n. 24 novembre 1967

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Paola Filippi, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni;
osserva:

Data Udienza: 05/11/2015

Ritenuto in fatto
1.

Con decreto in data 5 agosto 2014 il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Terni accoglieva la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nei
confronti di Flaherty Lorenzo, sottoposto ad indagini in ordine al reato di truffa ai danni della
Deutsche Bank Mutui s.p.a.
2.

Avverso il predetto decreto la persona offesa Deutsche Bank Mutui s.p.a., tramite

il difensore munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la

pubblico ministero provveduto a notificare alla persona offesa, che ne aveva fatto richiesta,
l’avviso ex art.408 cod.proc.pen.
3.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio e la trasmissione

degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, per l’ulteriore corso.
4.

In data 4 novembre 2015 è pervenuta in cancelleria la rinuncia al ricorso

sottoscritta dal difensore e procuratore speciale della persona offesa, motivata dalla fissazione
dell’udienza in camera di consiglio da parte del giudice per le indagini preliminari che aveva

“riaperto il fascicolo archiviato”.
Considerato in diritto
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di
inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591 co.1 lett.d) cod.proc.pen.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 5 novembre 2015

il cons. est.

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violazione del diritto al contraddittorio ex art.127 comma 5 cod.proc.pen. non avendo il

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