Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 276 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 276 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORES TICLLA AURELIANO N. IL 20/01/1962
avverso la sentenza n. 1473/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 10/12/2015

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 10 dicembre 2015
1 Consigliere s

La difesa di Flores Ticlla Aureliano propone ricorso avverso la sentenza del 24/03/2014 con la
quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione
all’imputazione di cui all’art. 322 cod. pen.
Nel ricorso si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 597 comma 3 cod. proc. pen. per effetto
della reformatio in pejus contenuta nella pronuncia di appello, che ha escluso la pena sospesa già
concessa in primo grado, a fronte di un’impugnazione proposta dal solo imputato.
Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l’esame della pronuncia di primo
grado ha consentito di accertare che in quella sede venne concesso il beneficio della sospensione
condizionale, mentre la pronuncia impugnata ha modificato tale decisione solo con riguardo alla
misura della pena, che è stata ridotta, con conferma nel resto, conferma che all’evidenza, raggiunge
anche il beneficio che si assume revocato.
.L’accertata inammissibilità del ricorso impone di escludere la possibilità di dichiarare l’estinzione
del reato conseguente a prescrizione, poiché la mancata instaurazione di un valido rapporto
processuale non consente di valutare rilevante il decorso del tempo a tal fine (Sez. U, n. 32 del
22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

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