Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 276 del 05/12/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 276 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Parisi Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 26/10/1971

avverso l’ordinanza del 14/04/2017 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone
Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 05/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 aprile 2017, il Tribunale di Roma ha respinto
l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del 3 febbraio 2017
con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva rigettato l’istanza di restituzione dei
beni sottoposti a sequestro preventivo in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 5
d.lgs. 10 marzo 2000, n 74. La misura cautelare – emessa ai sensi dell’art. 321,

al profitto del reato, prevista dall’art. 322 ter cod. pen. in forza del disposto di
cui all’art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244 – aveva colpito una
polizza assicurativa e il denaro depositato su un conto corrente intestati a
Giuseppe Parisi, per un importo complessivo di circa 1.100.000 Euro, ritenuto
inferiore al profitto quantificabile in base ai reati ipotizzati.
Nel respingere l’appello confermando il provvedimento assunto dal G.i.p., il
Tribunale rilevava, da un lato, che il ricorrente si era limitato a riproporre
doglianze relative al fumus dei reati contestati ed alla presunta titolarità dei
valori sequestrati in capo alla moglie Maria Assunta Maggio già vagliate e
disattese in occasione di un precedente giudizio di appello cautelare e rispetto
alle quali si era dunque formata una preclusione endoprocessuale e, d’altro lato,
che l’unico fatto nuovo effettivamente dedotto, vale a dire che successivamente
a quel giudizio era stata richiesta la parziale archiviazione di taluni degli illeciti
tributari contestati all’indagato, non era fondato, essendovi invece stato esercizio
dell’azione penale per tutti i reati ipotizzati.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo sostanzialmente due motivi, di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.
att. cod. proc. pen.

3. Con un primo motivo si deduce violazione degli artt. 322 e 322 ter cod.
proc. pen. (rectius, cod. pen.) in relazione all’art. 648-bis cod. pen. Il ricorrente
sostiene che il tribunale abbia errato nel ritenere che la richiesta di archiviazione
non abbia riguardato i reati tributari contestati a Giuseppe Parisi, osservando che
tale richiesta, fatta nell’ambito di procedimento – avente n. 52637/16 RGNR nato da una separazione di atti rispetto a quello principale, contempla anche i
reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000 commessi dal 10 gennaio 2007 al 31
dicembre 2012, come emergerebbe da una richiesta avanzata ai sensi dell’art.
335, comma 3, cod. proc. pen. Si aggiunge che, in ogni caso, in forza di un

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comma 2-bis, cod. proc. pen. in funzione della confisca per equivalente relativa

accordo matrimoniale, la polizza e il denaro in sequestro sarebbero nella
legittima titolarità della moglie, estranea ai reati tributari.

4. Con un secondo motivo si deduce errata qualificazione dei fatti in
relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000,
osservandosi che Giuseppe Parisi non svolgeva attività d’impresa, che i capitali
trovati nella sua disponibilità erano legittimamente posseduti da lui e dalla
moglie da epoca antecedente ai reati contestati, che egli si era limitato a dare

medesimo svolte, che non vi sarebbe quindi il fumus dei reati ipotizzati né
potrebbero essere utilizzate nel processo penale le presunzioni previste dalle
leggi tributarie, che non potrebbero essere soggetti a confisca per equivalente
beni non direttamente collegati ai reati e che, in ogni caso, detta forma di
confisca non potrebbe applicarsi ai reati commessi prima dell’entrata in vigore
della legge 244/2007. Dopo aver esposto doglianze anche in relazione alla
contestazione alla moglie di reati di riciclaggio che sarebbero connessi ai fatti a
lui addebitati, il ricorrente rileva che i reati di omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi sino all’anno d’imposta 2008 sarebbero prescritti e che i
reati di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000 contestati con riferimento agli anni d’imposta
2010 e 2011 non sussisterebbero alla luce delle modifiche apportate alla norma
incriminatrice dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha elevato a 3 milioni di
euro la soglia di punibilità con riferimento agli elementi attivi sottratti ad
imposizione fiscale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché in parte generico ed in parte
manifestamente infondato, per i motivi che seguono.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto che le doglianze sopra riassunte sub n. 4 del
ricorso erano già state vagliate e disattese in occasione di precedenti giudizi
cautelari svolti nell’ambito dello stesso procedimento, sicché sul punto si era
formato il c.d. giudicato endoprocessuale con conseguente impossibilità di
riproporre le medesime questioni, anche se fondate su argomenti diversi da
quelli presi in esame (S.U., n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908; Sez.
6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627). Il ricorrente non solo non
contesta l’affermazione del Tribunale, ma la narrativa del ricorso – peraltro non
sempre chiara – sembra anzi confermarla (v. l’incipit a pag. 3 del ricorso – “il
problema principale della fattispecie resta sempre lo stesso…” – e gli ampi

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denaro in prestito al suo amico avv. Guerriero senza partecipare alle attività dal

richiami alle precedenti vicende cautelari del procedimento a partire dal
sequestro del 2013). Il ricorso, dunque – che dedica addirittura alcune pagine
all’analisi del procedimento per riciclaggio aperto nei confronti della signora
Maggio, estranea al presente giudizio – è sul punto assolutamente generico.

1.2. Quanto all’unico elemento che lo stesso ricorrente riconosce essere
caratterizzato da novità rispetto all’oggetto dei pregressi procedimenti (“la
difesa…non si è limitata a riproporre i termini dell’intera vicenda, esaminandola

pp. 1 e 2 del ricorso), il Tribunale ha giudicato infondata l’allegazione secondo
cui nel procedimento n. 52673/16 RGNR, nato a seguito della separazione di
alcune ipotesi di reato per le quali il pubblico ministero ha ritenuto di dover
richiedere l’archiviazione, fossero ricompresi anche i reati tributari in relazione ai
quali il sequestro per equivalente era stato disposto. Il Tribunale ha al proposito
richiamato la richiesta di rinvio a giudizio nella cui nota 1 quei reati sono
dettagliatamente indicati e, effettivamente, la stessa – presente in atti – non
contempla ipotesi di illecito fiscale, ma soltanto alcuni episodi di truffa e falso,
un’ipotesi di estorsione ed il reato di cui alll’art. 132 d.lgs. 385/1993, contestati
a Giuseppe Parisi e/o ad altri soggetti. Come giustamente osservato dal
Tribunale, il medesimo atto – al capo bb) – contiene invece la richiesta di rinvio
a giudizio di Giuseppe Parisi per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000 in
relazione ai periodi d’imposta dal 2006 al 2011 per un’imposta complessiva
evasa pari ad C. 2.164.010,79, dunque notevolmente superiore al valore dei beni
in sequestro, che non copre neppure le imposte contestate come evase per le
due annualità – pacificamente relative a reati non prescritti – degli anni 2010 e
2011.

1.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente
fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere
del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro
2.000,00.

P.Q.M.

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sia in fatto che in diritto, ma aveva ritenuto di indicare, individuando il novum…”:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C. 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 05/12/2017.

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