Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27592 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27592 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TODISCO ALESSANDRO N. IL 18/01/1973
avverso la sentenza n. 4529/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alessandro Todisco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Milano che, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data
14/03/2012, ne ha ribadito l’affermazione responsabilità a titolo di concorso in
resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio (artt. 110, 337,

grado alla misura finale di due anni e cinque mesi di reclusione in ragione della
dichiarata estinzione dei concorrenti reati di cui agli artt. 655 cod. pen. e 4 I. n.
110 del 1975 (capi le 4).
Previa ampia premessa sullo svolgimento del processo (pagg. 1 – 12 ricorso),
il ricorrente deduce formalmente violazione di legge penale, sostenendo in concreto l’insussistenza dei reati per cui ha riportato condanna e i particolare il ruolo
di capo – promotore attribuitogli; si duole, infine, dell’omessa applicazione dlele
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché investe in maniera diretta il merito dell’imputazione quanto al primo motivo, che risulta perciò improponibile ai sensi dell’art.
606, comma 3 cod. proc. pen. ed evoca, inoltre, prerogative riservate in via
esclusiva al giudice di merito, tra cui la commisurazione della pena, che avviene
anche attraverso il riconoscimento o, come nella specie, il diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 mag io 2016

340 cod. pen., capi 2 e 3 dell’imputazione), riducendo la pena inflittagli in primo

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