Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27590 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27590 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPALE FRANCESCO N. IL 09/05/1959
avverso la sentenza n. 2419/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Francesco Papale ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Milano che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale il 18/12/2014, ne
ha ribadito la responsabilità per il delitto di calunnia continuata (artt. 81, 368
cod. pen.) in danno di Cesare Macioci, Giuseppe Lamperti e Pietro De Pascale e

Con atto manoscritto composto di trentacinque cartelle, il ricorrente passa in
rassegna tutta la vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto, deducendo plurimi vizi di carattere sostanziale e procedurale e rivolgendosi alle più alte istanze
giurisdizionali, tra cui la Corte Costituzionale, al fine di ottenere ristoro dei gravi
torti asseritamente patiti, da ultimo con istanze pervenute entrambe in data
07/04/2016 e indirizzate personalmente al Primo Presidente di questa Corte di
Cassazione.
Il ricorso si rivela inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c]
cod. proc. pen.), in quanto al di là dell’alluvionale riproposizione delle ragioni già
sostenute nei gradi di merito del giudizio, non indica punti specifici della decisione impugnata, quali oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 m

2016

la pena ivi stabilita nella misura di due anni e quindici giorni di reclusione.

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