Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2759 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2759 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOSONE VITTORIO N. IL 10/03/1953
avverso la sentenza n. 4624/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Ì

Data Udienza: 06/12/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Vittorio Bosone
era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 2, co. 1 e 1 bis, L.
638/83, per non avere versato le ritenute previdenziali ed assistenziali
s.p.a., di cui era stato legale rappresentante, per le mensilità da agosto
2004 ad agosto 2006, per un totale di euro 1.314.000,00, e condannato
alla pena ritenuta di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti dell’imputato in ordine a tutte alle violazioni commesse fino al
mese di gennaio 2005 perché estinte per maturata prescrizione,
rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa,
con conferma ne! resto;
-che il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la illegittimità della pronuncia impugnata per vizio di
motivazione e rilevando la depenalizzazione del reato per intervenuta
modifica legislativa, in quanto la L. 152/2010 stabilisce il principio della
compensabilità dei debiti e dei crediti verso lo Stato; difetto di
motivazione in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo del
reato, mancando la prova che il Bosone, il quale aveva richiesto la
rateizzazione, fosse consapevole che la società da lui amministrata era
decaduta dal beneficio della compensazione;
-che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione del
reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo all’imputato;
-che quanto alla dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo, a giusta
ragione, rileva la Corte di merito, come gli omessi versamenti fossero già
iniziati da lungo tempo ( agosto 2004 ), allorché era stata avanzata la
richiesta di rateizzazione all’INPS, circostanza, questa, comprovante la

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operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti della società I.E.S.

piena consapevolezza della omissione da parte del prevenuto, quanto
meno sino a quella data;
-che, del pari, priva totalmente di pregio risulta essere la eccezione di non
punibilità dell’imputato, derivante dalla abolitio criminis, in dipendenza
dell’entrata in vigore della L. 152/2010, perché del tutto generica, visto
che la stessa si fonda su una apodittica affermazione, in difetto di prova
dimostrativa dei crediti, non specificati, che lo stesso imputato avrebbe
vantato nei confronti di enti pubblici non indicati;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 6/12/2013.

n

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