Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2759 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2759 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
VILLAGGIO DELL’OROLOGIO s.r.I., persona offesa,
avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 27 febbraio 2015 dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Venezia nei confronti di
GIACETTI Luigi n. Chioggia il 29 agosto 1964

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. M. Giuseppina Fodaroni, che
ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione al
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso;
osserva:

Data Udienza: 05/11/2015

Ritenuto in fatto
1.

Con ordinanza in data 27 febbraio 2015, emessa all’esito della camera di

consiglio, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha disposto
l’archiviazione degli atti di indagine nei confronti di Giacetti Luigi in ordine ai reati di truffa o di
appropriazione indebita ai danni di Villaggio dell’Orologio s.r.l..
2.

Avverso la predetta ordinanza la persona offesa, tramite il difensore, ha proposto

ricorso per cassazione lamentando la violazione del principio del contraddittorio perché

produzione il difensore della persona offesa si era opposto. Il giudice per le indagini preliminari
aveva emesso l’ordinanza immediatamente, senza prendere in considerazione l’opposizione alla
produzione della documentazione, non prevista nel corso dell’opposizione alla richiesta di
archiviazione e comunque presentata irritualmente nel corso dell’udienza ” a sorpresa”, senza
far concludere il difensore della persona offesa, come si desumeva dal relativo verbale.
3.

Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio, ritenendo

fondato il ricorso.
4.

Sono state depositate memorie difensive nell’interesse sia della persona offesa

ricorrente, sia dell’indagato Giacetti (la memoria presentata nell’interesse del Giacetti è
intempestiva, essendo stata depositata il 3 novembre 2015).

Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.
Nell’udienza camerale, tenuta a seguito dell’opposizione proposta dalla persona offesa
avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, il giudice ha
contestualmente emesso il provvedimento di archiviazione risultante dal verbale dell’udienza,
svoltasi alla presenza dei difensori dell’opponente e dell’indagato e in assenza del pubblico
ministero, dopo aver sentito entrambi i difensori. Il contraddittorio si è quindi instaurato,
avendo il difensore dell’indagato allegato a sostegno della richiesta di archiviazione le difficoltà
economiche del suo assistito ed essendosi il difensore dell’opponente opposto alla produzione
documentale (senza che ne risultino esplicitate le motivazioni), così essendosi delineate le
posizioni contrapposte delle parti messe in condizione attraverso i loro difensori di esprimersi
sulle loro contrastanti ragioni.
E’ vero che dal verbale non risultano espresse le richieste conclusive dei difensori, i
quali sono stati comunque sentiti come previsto dal terzo comma dell’art.127 cod.proc.pen.
L’eventuale omissione delle richieste conclusive produce tuttavia -per il combinato disposto
degli artt. 127, commi terzo e quinto, e 409, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. sez.VI 2
aprile 2014 n.16169, p.o. in proc. Montoleone)- solo una nullità a regime intermedio, che deve

all’udienza in camera di consiglio la difesa dell’indagato aveva prodotto documenti, alla cui

essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell’atto. Nel caso di specie
entrambi i difensori presenti avrebbero quindi potuto chiedere di illustrare ulteriormente le loro
posizioni, comunque chiaramente rappresentate (il difensore dell’indagato allegava le difficoltà
economiche a sostegno della richiesta di archiviazione del pubblico ministero; il difensore della
persona offesa si opponeva alla produzione documentale e, come già specificato nell’atto di
opposizione, alla richiesta di archiviazione), prima che il giudice deliberasse.
Quanto alla produzione documentale nell’interesse dell’indagato, cui il difensore

dal giudice per le indagini preliminare, non si fa alcun cenno alla documentazione (non meglio
specificata) attestante secondo il difensore dell’indagato “che all’epoca dei fatti il sig. Giacetti si

trovava in difficoltà economiche” mentre si esclude la sussistenza del reato di truffa e quello di
insolvenza fraudolenta, osservando in particolare che “l’indagato aveva in precedenza pagato

gli importi dovuti” e che, comunque, “non vi è prova che l’indagato abbia dissimulato il proprio
stato di insolvenza nel momento in cui concordava il contratto con l’odierno opponente”.

A

fondamento del provvedimento di archiviazione, pertanto, non risulta essere stata presa in
considerazione la documentazione alla cui produzione si era opposta la difesa del ricorrente
(del resto non è escluso che l’ipotizzato stato di insolvenza già risultasse dagli atti di indagine).
La persona offesa ricorrente non ha quindi motivo di dolersi in questa sede del fatto che il
giudice non si sia espressamente pronunciato sull’acquisizione di documenti non utilizzati per la
decisione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che,
in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condann il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla Cassa d Ile ammende.

dell’opponente si era opposto, la Corte rileva che nel provvedimento di archiviazione emesso

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