Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27584 del 19/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27584 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OBINU STEFANO ANGELO N. IL 11/02/1981
avverso la sentenza n. 4458/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 19/05/2016
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stefano Angelo Obinu ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Milano che, a conferma di quella emessa dal GIP del locale Tribunale in data
23/02/2011, ne ha ribadito la responsabilità per il delitto di falsa testimonianza
(art. 372 cod. pen.) e la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che
la decisione impugnata ha ritenuto apoditticamente non idonea la versione da lui
fornita, non considerando che al momento del fatto versava in stato di ebbrezza
alcoolica e trovavasi in cura presso una comunità di recupero dalla tossicodipendenza.
Il ricorso è inammissibile perché investe in maniera diretta il merito dell’imputazione, risultando perciò fondato su motivi improponibili ai sensi dell’art. 606,
comma 3 cod. proc. pen.; nei motivi aggiunti, si indicano
gli stessi non sono proponibili perché intempestivi, non essendo stati dedotti con
l’atto d’appello, limitatosi a chiedere l’assoluzione nel merito dell’imputato e in
subordine l’esclusione della contestata recidiva.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 19 ma gio 2016
quattro mesi di reclusione.