Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27580 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27580 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALCIOLARI CARLO ALBERTO N. IL 30/11/1953
avverso la sentenza n. 1779/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MANTOVA, del 20/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

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MOTIVI DELLA DECSIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Mantova, su
richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Carlo
Alberto Calciolari ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena, condizionalmente
sospesa, di due anni di reclusione in ordine due più episodi di peculato (artt. 81
cpv., 314 cod. pen., capi A e B).
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo

dell’art. 129 cod. proc. pen. quanto meno in relazione al reato di cui al capo B e
vizio di motivazione riguardo alla disposta confisca della somma di C 70.000,00
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile poiché il primo
motivo sui cui si fonda è improponibile, atteso che, concordando con il PM la
pena da applicare, vi è rinunzia ad ogni deduzione riferita all’imputazione; è,
inoltre, manifestamente infondata quanto alla disposta confisca della somma di
denaro, indicata dal giudice quale misura – per difetto – del complessivo profitto
(pari a circa C 80.000,00) dei reati per cui si procede.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione

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