Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27578 del 19/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 27578 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA RAFFAELE GIUSEPPE MARIA N. IL 02/02/1955
avverso la sentenza n. 1578/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 19/05/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Raffaele Giuseppe Maria Battaglia ricorre contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Reggio Calabria che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale il 22/01/2013, ne ha ribadito la responsabilità per il reato di sottrazione di
cose pigno-rate (art. 388, commi 3 e 4 cod. pen.) e la pena, condizionalmente

favore della parte civile Piccolo Hotel srl.
Il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 124 cod. pen., per asserita
posto improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela; deduce, inoltre, vizio di motivazione in ordine alla mancata determinazione della pena a partire dal suo minimo edittale.
Il ricorso è manifestamente infondato con riferimento alla tempestività della
querela, aspetto che la Corte territoriale ha ampiamente esaminato e confutato
in punto di fatto (v. sentenza); l’atra doglianza si rivela improponibile, atteso che
costituisce prerogativa esclusiva del giudice di merito procedere alla commisurazione della pena e sul punto v’è congrua motivazione – considerata, altresì, la
modestia del quantum irrogato – mediante rinvio alla decisione di primo grado.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 2.000,00 (duemila).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 (duemila) in favore della cassa
delle ammende.

Roma, 19 m gio 2016

sospesa, di due mesi di reclusione ed € 200,00 di multa, oltre alle statuizioni in

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