Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27578 del 08/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27578 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE GREGORIO CARLA N. IL 22/06/1986
avverso la sentenza n. 431/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTO, del
23/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 08/04/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la ritenuta sussistenza
dell’aggravante in questione, ammesso e non concesso che possa riguardarsi come
discutibile, non presenta comunque le connotazioni di un “errore manifesto”, quale è
richiesto per la deducibilità, in sede di ricorso per cassazione avverso sentenze di
applicazione della pena su richiesta, di doglianze attinenti alla qualificazione
giuridica del fatto (ved. in tal senso: Cass. III, 23 ottobre — 28 novembre 2007 n.
44278, PG in proc. Benha, RV 238286; Cass. VI, 20 novembre — 10 dicembre 2008
n. 45688, PG in proc. Bastea, RV 241666; Cass. IV, 11-18 marzo 2010 n. 10692, PG
ed altro, RV 246394); principio, questo, che, per identità di “ratio”, è, con ogni
evidenza, applicabile anche quando si faccia, come nella specie, questione circa la
configurabilità o meno di una circostanza aggravante;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deci in o a, 1’8 aprile 2013
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a DE GREGORIO Carla la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di
anni due e mesi sei di reclusione, più euro 1000 di multa, per i reati, uniti per
continuazione, di furto con strappo, consumato e tentato, con le aggravanti di cui
all’art. 625 nn. 4 e 5 c.p., e di lesioni personali aggravate;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando violazione di legge per errata qualificazione giuridica del
fatto, sotto il profilo, in particolare, della ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 625 n. 4 (fatto commesso da persona travisata), sull’assunto che tale
aggravante non sarebbe stata configurabile per il solo fatto che l’imputata indossava
un casco;